Quote di spettanza, l’Aifa fornisce ulteriori chiarimenti
L’Aifa fornisce ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata.
«Le indicazioni relative alle quote di spettanza precedentemente evidenziate si riferiscono, come riportato, ai prezzi al pubblico e ai prezzi ex factory all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R. Si chiarisce ulteriormente che, nei diversi casi in cui è prevista l’applicazione del margine di spettanza del 58,65%, questo deve intendersi riferibile al solo canale assistenza farmaceutica convenzionata». È quanto ha precisato l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) giovedì 11 marzo 2021, in seguito ai chiarimenti dello scorso gennaio, relativi all’applicazione delle quote di spettanza all’interno dei provvedimenti di P&R.
L’applicazione del margine in canali di versi dalla convenzionata
L’Aifa ha puntualizzato che «in tutti i casi in cui un acquisto si realizza in canali diversi da quello della convenzionata, si applica il margine del 66,65% per l’identificazione del prezzo ex factory, tenuto conto che, conformemente alle sentenze del CdS nn. 6724/2020 e 7533/2020, «…l’art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. n. 39/2009, potrebbe trovare fondato motivo di applicazione solo in caso di […] medicinali che vengono dispensati ai pazienti attraverso le farmacie aperte al pubblico, nel canale della c.d. spesa “farmaceutica convenzionata”, in quanto solo in tale ambito i soggetti intermedi e finali della filiera vengono effettivamente coinvolti nella distribuzione del farmaco agli assistiti del S.S.N. e possono concretamente influire sulle dinamiche di mercato, acquisendo titolo all’ulteriore margine dell’8% loro riservato dalla citata disposizione di legge…».