Quota 100, l’Enpaf: «Non riguarda la contribuzione che gli iscritti hanno versato all’Ente»
L’Enpaf fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della quota 100, ricordando che si tratta di un istituto Inps.
«La pensione anticipata quota 100 – introdotta dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in legge dalla L. 26/2019 – non riguarda la contribuzione che gli iscritti hanno versato all’Enpaf». È quanto ha fatto sapere l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf), in una nota pubblicata sul portale istituzionale. «La normativa – ha puntualizzato l’Ente – che consente di anticipare la decorrenza della pensione, in presenza di almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, è riferita unicamente agli iscritti e alla contribuzione versata all’Inps, alle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata, non coinvolgendo in alcun modo le Casse professionali». Ne consegue che, alla luce di quanto esposto, «i contributi versati presso l’Enpaf – ha precisato l’Ente – non possono concorrere al raggiungimento dei requisiti prescritti per l’erogazione della pensione quota 100, né presso l’Enpaf stesso, né utilizzandoli parzialmente per unirli ad una posizione contributiva Inps».
Le modalità di accesso alla contribuzione
Il chiarimento si è reso necessario «in considerazione delle numerose richieste che l’Ente continua a ricevere in proposito». In merito a tale tematica, l’Ente ha evidenziato che «gli iscritti che presentano contribuzione presso l’Enpaf ed altro ente di previdenza, principalmente l’Inps, possono utilizzare tutta la loro contribuzione per accedere alla totalizzazione ed al cumulo gratuito. Attraverso l’istituto della ricongiunzione onerosa, invece, si potranno trasferire i contributi versati in più casse presso un unico Ente accentratore, l’accesso alla ricongiunzione presuppone la cancellazione presso ogni altro Ente di previdenza obbligatoria ed un eventuale onere di riscatto».