Il 13 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 69/2023 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Federfarma, in proposito, ha reso disponibili diversi chiarimenti, tenuto conto del potenziale interesse per il mondo della farmacia. La Federazione ha ricordato che «tale atto normativo, altrimenti conosciuto come Decreto Salva-infrazioni, è stato varato dal Governo con la forma del decreto legge al fine di velocizzare i tempi di approvazione e di evitare conseguenze negative sotto forma di possibili sanzioni pecuniarie legate a procedure d’infrazione in itinere. Il Dl è attualmente all’esame della IV Commissione Politiche dell’Ue del Senato. La parte di interesse per la categoria riguarda esclusivamente l’art. 6 ovvero le disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario».

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La modifica della normativa esistente

Secondo Federfarma, «con tale articolo il Governo ha deciso di modificare il comma 525 della Legge 145/2018 (la Legge Finanziaria 2019) considerato in violazione del diritto europeo. In particolare, la Commissione Ue ha ritenuto la precedente norma incompatibile con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi. La stessa Corte di Giustizia statuì, nel 2017, come l’art. 56 del Tfue, che prevede la libera prestazione di servizi, debba essere interpretato nel senso che osta a normative nazionali che vietino “in modo generale e assoluto” ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura». Nella nota di Federfarma vengono riportate le parti interessate alle modifiche della norma precedente.

La norma si applica agli Ordini delle professioni sanitarie

Per Federfarma «il primo aspetto da notare è che la norma, sia nella versione precedente che in quella attuale, si applica agli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie e quindi anche ai farmacisti. Inoltre, si applica anche alle farmacie, dato il rimando alle strutture sanitarie private di cura in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività». Sulla base di quanto evidenziato, Federfarma ha fatto sapere che «di non agevole lettura è il rimando che il nuovo comma 525 opera all’art. 2 comma 1 della Legge n. 223/2006 quando afferma che le comunicazioni informative possono contenere unicamente le informazioni incluse nel comma 1 richiamato. In realtà questo comma non richiama specifiche fattispecie di comunicazioni informative, ma si limita ad abrogare ogni precedente disposizione normativa rivolta alle professioni e avente come oggetto: a) l’obbligo di disporre tariffe fisse o minime; b) il divieto di svolgere pubblicità informativa sulle caratteristiche dei servizi offerti, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni; c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare».

La possibile applicazione alle attività promozionali del farmacista

Alla luce di quanto riportato, per Federfarma «è ragionevole ritenere che il rimando del Legislatore sia riferito alla lettera b) e che quindi la disposizione normativa di nuova introduzione avrà come campo di applicazione le attività promozionali che il farmacista titolare vorrà adottare per pubblicizzare i servizi offerti dalla propria farmacia. Proprio in considerazione del tenore letterale della norma non sembra, invece, che tale disposizione possa applicarsi alla pubblicità di farmaci venduti in farmacia, attività tra l’altro già ampiamente regolata da precedenti puntuali normative». Dunque, «la nuova norma sottolinea la necessità di vietare “offerte, sconti e promozioni che possono determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”». Secondo il sindacato, «risulta evidente che l’effettiva applicabilità della norma non si presta ad un’agevole individuazione di specifiche fattispecie e che ogni offerta andrà valutata caso per caso. Tale valutazione dovrà essere fatta allo scopo di evitare promozioni di servizi che, ad esempio, nella loro ripetibilità, potrebbero essere valutate come un ricorso improprio a trattamenti sanitari. Infine, si evidenzia la mancata previsione di una specifica sanzione per chi violasse i nuovi principi di comunicazione informativa, se si eccettua il controllo e le relative sanzioni disciplinari in capo al competente Ordine dei farmacisti».

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