La Fofi ha richiamato i Decreti Ministeriali «Individuazione delle fattispecie di pubblicità di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale» e «Individuazione delle fattispecie di pubblicità di dispositivi medico-diagnostici in vitro che non necessitano di autorizzazione ministeriale», specificando che «sono state individuate le fattispecie di pubblicità, rispettivamente per i dispositivi medici e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, che non necessitano di autorizzazione ministeriale». La Federazione ha evidenziato inoltre che non è oggetto di autorizzazione la pubblicità di diversi tipi di dispositivi, tra cui «profilattici, accessori di dispositivi medici, come le montature per occhiali, a condizione che il messaggio pubblicitario si riferisca esclusivamente a proprietà non sanitarie», «la pubblicità, effettuata da un’azienda fabbricante o distributrice di dispositivi medici (o dispositivi medico-diagnostici in vitro), che richiama la denominazione o il campo di attività delle medesime a condizione che non siano vantate specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente, anche mediante l’immagine della loro confezione, o nel loro complesso».

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Forme di promozione e di promozione dell’immagine

All’elenco richiamato dalla Fofi si aggiungono «le forme di promozione, anche mediante l’utilizzo dell’immagine della confezione, di dispositivi medici (o dispositivi medico-diagnostici in vitro) realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità diverse di operazioni a premio o concorsi, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico». Inoltre «la pubblicazione dell’immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo (o dispositivo medico-diagnostico in vitro) o del suo confezionamento sui listini dei prezzi di vendita e sugli annunci degli eventuali sconti praticati al pubblico», infine «limitatamente alla vendita a distanza, la pubblicazione dell’immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo (o dispositivo medico-diagnostico in vitro) o della sua confezione nonché la descrizione e la destinazione d’uso così come riportate nelle istruzioni per l’uso, purché sia presente e consultabile la versione integrale delle predette istruzioni per l’uso». Qualora una pubblicità presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori, il ministero della Salute può ordinare «l’immediata cessazione della pubblicità», «la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero».

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