Federfarma ha pubblicato la risposta all’interpello n. 345 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate che, «su istanza di una società che commercializza un prodotto oftalmico in formato pluridose, ha chiarito che alle cessioni di tale prodotto è applicabile l’aliquota Iva del 22%, confermando il parere tecnico preliminarmente reso dall’Agenzia delle Dogane». Secondo quanto riferito nella nota, «la società istante, prima di presentare interpello all’Agenzia delle Entrate, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il necessario parere di accertamento tecnico; quest’ultima, ha classificato il preparato nella sottovoce NC 3307 90, classificazione che non consente l’applicazione dell’aliquota ridotta Iva del 10%». Inoltre «l’istante, dissentendo dal parere reso dall’Adm, si è rivolta quindi a un professionista specializzato nel settore, che ha redatto una relazione tecnica dalla quale risulta che la soluzione oftalmica in commento svolge “un’azione terapeutica di tipo meccanico” e, quindi, rientra tra i dispositivi medici riconducibili al n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva e, pertanto, commercializzabile con aliquota pari al 10%».
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Le circolari richiamate per i chiarimenti
Secondo quanto riportato da Federfarma, «l’Agenzia delle Entrate richiama prima di tutto quanto evidenziato dalla circolare n. 32/2010 – afferente la trattazione delle istanze di interpello aventi ad oggetto l’individuazione dell’aliquota Iva applicabile alla cessione di beni elencati nella Tabella A) allegata al Dpr n. 600/1972 –, nella quale si specifica che ai fini del corretto trattamento fiscale di tali merci, è sempre necessaria la preliminare analisi tecnica del prodotto da parte dell’Adm, analisi che esula completamente dalla sfera di competenze dell’Agenzia delle Entrate, tant’è vero che le istanze prive del parere delle Dogane non sono ammissibili». In aggiunta a ciò «l’Agenzia delle Entrate aggiunge altresì che essa non può disattendere le conclusioni dell’Agenzia delle Dogane, né, tantomeno, che è possibile sostituirne il parere con relazioni di parte».
Interpretazione della norma autentica
L’amministrazione finanziaria ha ricordato che «la norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 non fa rientrare tutti i dispositivi medici tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva del 10%, ma solo “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata”». Dunque, secondo Federfarma, «alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia conclude chiarendo che la società non potrà applicare l’aliquota Iva agevolata al dispositivo medico oggetto dell’interpello perché appartenente, secondo l’Adm, alla sottovoce NC 3307 90 e non alla voce 3004 della Nomenclatura combinata».
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