Privacy in farmacia, il punto con l’esperto
Il vademecum dell'avvocato Paola Ferrari con il punto sulle regole da rispettare per la privacy in farmacia e il trattamento dei dati

Per il farmacista l’obbligo di riservatezza non è legato solo al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ma è anche un obbligo deontologico. Non è comunque necessario acquisire un consenso scritto al trattamento dei dati per erogare un farmaco, per emettere uno scontrino parlante o per chiamare il medico in caso di dubbi sulla prescrizione di un farmaco. È invece necessario per servizi diversi dalla dispensazione del farmaco che comportino il trattamento di dati sensibili, soprattutto se comunicati ad altri professionisti non medici (es. autoanalisi, noleggio ausili sanitari, forniture su misure, ecc.), oppure nel caso di specifiche attività di marketing. In certi casi si devono poi osservare scrupolose regole di conservazione dei dati, in particolare per le ricette che riguardano farmaci stupefacenti e/o che siano indicative di comportamenti sessuali e/o malattie sessualmente trasmissibili: vanno tenute in luoghi chiusi a chiave con accesso limitato solo a coloro che hanno ricevuto un’espressa lettera di incarico al trattamento dei dati. È il titolare della farmacia a essere responsabile per il trattamento dei dati, e ha inoltre l’obbligo di formare il proprio personale al rispetto del segreto professionale; la lettera d’incarico nel caso si affidino i dati oltre a essere obbligatoria è anche un sistema per obbligare alla massima responsabilità. I dati personali sono tutelati al punto che se un minorenne con più di 14 anni chiede un contraccettivo o un esame per una malattia sessualmente trasmissibile non c’è l’obbligo di informare la famiglia; anzi, non è possibile comunicare informazioni ai famigliari di un paziente/cliente senza la sua autorizzazione. La documentazione può essere consegnata a terzi solo se presentano una delega, anche se non è comunque necessario raccoglierla ogni volta; il paziente può delegare stabilmente una o due persone per la procedura.
Una pratica ricorrente e critica riguarda il deposito di ricette e certificati in farmacia da parte dei medici; con una nota di novembre il garante ha chiarito che è consentito, ma in busta chiusa, e Federfarma ha precisato con una circolare che dovrebbe essere limitata ai casi eccezionali in cui il paziente è «obiettivamente impossibilitato a recarsi di persona in ambulatorio». Il Codice deontologico dei farmacisti stabilisce infatti che il farmacista non può promuovere l’accaparramento di ricette senza l’esplicita autorizzazione del cittadino, che ha il diritto alla libera scelta della farmacia a cui rivolgersi. Altri dubbi frequenti dei colleghi riguardano poi l’installazione di telecamere o di impianti anti-taccheggio, che è consentita, ma è necessario segnalare al pubblico la presenza dei sistemi e la conservazione delle immagini deve essere limitata al massimo a 24 ore, fatte salve speciali esigenze per chiusura o indagini giudiziarie. È lecito anche fidelizzare la clientela con fidelity card e newsletter, a patto di raccogliere un esplicito consenso scritto, così come informare di eventi promozionali i clienti con sms, dando però la possibilità di cancellarsi. Infine, è sempre bene ricordare che è obbligatorio garantire delle distanze dal banco di vendita durante l’attesa dei pazienti in farmacia, in modo da tutelare la privacy di chi viene man mano assistito.
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