Tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale, in quanto sprovvisti di numero di Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), sono esclusi dalla dematerializzazione e le prescrizioni a essi relative non possono quindi essere inoltrati via Pec alla farmacia. La precisazione arriva dalla Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) che riporta il chiarimento giunto dal ministero della Salute in merito all’invio in farmacia tramite Pec di prescrizioni magistrali di Cannabis per uso medico da parte di medici e pazienti. «A tutt’oggi – riferisce la Fofi – sono esclusi dalla dematerializzazione tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale in quanto sprovvisti di numero di Aic. Sono altresì esclusi dalla dematerializzazione con ricetta elettronica veterinaria (Rev) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale secondo le disposizioni della normativa vigente».

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La procedura per la dispensazione dei farmaci magistrali

La Fofi riepiloga le attuali disposizioni per la dispensazione di medicinali con prescrizione magistrale, i quali, spiega la Federazione, «sono dispensati dietro presentazione in farmacia di prescrizioni magistrali redatte secondo la normativa vigente (art. 5, D.Lgs. 17.02.98, n. 23, convertito in L. 08.04.98, n. 94 – “Legge Di Bella”), da trattenersi da parte del farmacista all’atto della dispensazione […]. Il Dicastero, fermo quanto sopra esposto, ha evidenziato che l’utilizzo della Pec è consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad) per le comunicazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, esclusi soggetti diversi. L’invio della ricetta a mezzo Pec da parte del medico, pertanto, non è contemplato dal Cad e non garantisce al farmacista che analogo invio non sia stato fatto ad altra farmacia. Ne discende, dunque, che tale procedura non può sostituire la presentazione della ricetta originale in farmacia».

Quando è possibile la dematerializzazione delle prescrizioni

La dematerializzazione delle ricette mediche è contemplata dalla legge solo per i farmaci dotati di Aic. «Il Dicastero – sottolinea la Fofi – ha rilevato che la dematerializzazione delle prescrizioni mediche, disciplinata dal D.m. 2 novembre 2011, è prevista unicamente per i medicinali registrati, dotati di numero di Aic assegnato dall’Aifa. Il medico abilitato prescrive la ricetta all’interno del sistema digitale predisposto dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dal ministero della Salute, secondo le disposizioni della normativa vigente. In tali casi e con le modalità previste dai decreti del ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con il ministero della Salute, è possibile la dispensazione in farmacia di medicinali soggetti a prescrizione medica in formato diverso da quello cartaceo». Secondo le attuali disposizioni, inoltre, l’invio del promemoria della ricetta con posta elettronica è permesso solo come allegato e protetto con tecniche di cifratura.

Disposizioni speciali per farmaci a base di stupefacenti

«Il Dicastero – conclude la Fofi – con riferimento alla dispensazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti, osserva che il comma 4 del citato articolo 45 del D.P.R. 309/90, prevede che la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita. In base all’art. 45, comma 5, del D.P.R. 309/90, la ricetta, all’atto della dispensazione del medicinale, deve essere ritirata da parte del farmacista e conservata per due anni».

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