Preparazioni galeniche dimagranti: le precisazioni del ministero
In una nota datata 27 luglio 2015, il ministero della Salute ha precisato obblighi di medici e farmacisti in tema di preparazioni galeniche a scopi dimagranti.

Per queste ragioni il ministero ha voluto precisare che «in linea di principio, un medicinale può essere ritenuto sicuro soltanto se esso viene utilizzato secondo delle condizioni precise: posologia, durata del trattamento, interazione con altri principi attivi, rispetto delle controindicazioni». Per questo ha invitato le autorità competenti «a richiamare l’attenzione degli operatori del settore affinché nella prescrizione e nella preparazione dei medicinali vengano garantite dette precauzioni e venga osservata scrupolosamente la normativa vigente in materia».
Nello specifico, il ministero ha ricordato gli obblighi dei medici e quelli che sono invece in capo ai farmacisti. I primi possono prescrivere preparati magistrali a base di principi attivi unicamente se essi siano descritti in una farmacopea degli Stati membri dell’UE e nella farmacopea europea; contenuti in medicinali prodotti industrialmente e autorizzati in Italia o nell’UE; contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione è stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi d’impiego». Il preparato può in ogni caso essere prescritto anche «per indicazioni terapeutiche non corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo. In tali casi, il medico deve ottenere il consenso informato del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea». Inoltre, deve trascrivere un riferimento numerico di collegamento a dati in proprio possesso che consenta di risalire all’identità del paziente, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria.
Il farmacista, da parte sua, deve ricordare che le preparazioni a base di sostanze anoressizzanti, ai sensi della Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale, sono vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica, da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista; che la ricetta è valida trenta giorni; che sulle etichette apposte sui recipienti o sugli involucri dei medicinali è obbligatorio annotare la dose di somministrazione; che le ricette devono essere trasmesse ogni mese all’azienda sanitaria locale o all’azienda ospedaliera (che poi le inoltreranno al ministero).
Inoltre, in sede di dispensazione, il farmacista deve «vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato, o un abuso di medicinali o di altri prodotti, che possano comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente», nonché garantire «un’informazione sanitaria chiara e completa con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e allo scrupoloso rispetto della posologia indicata dal medico».