Legislazione farmaceutica

Preparazioni galeniche a base di stanozololo, in GU divieto di prescrizione e allestimento

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il divieto, per qualsiasi dosaggio, di prescrizione e allestimento di preparazioni a base di stanozololo.


«È fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche contenenti il principio attivo stanozololo». È quanto dispone il Decreto 13 ottobre 2020 del ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 263 del 23 ottobre 2020, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione per quanto espresso dallo stesso atto.

I motivi delle restrizioni

Secondo quanto si legge nel decreto, la pubblicazione è dovuta alla «ravvisata la necessità di emanare un provvedimento cautelativo urgente che disponga l’immediato divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti lo stanozololo, a tutela della salute pubblica». Ciò «visto il decreto del ministro della Salute 11 giugno 2019, recante «revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e, in particolare, la sezione S1, dell’allegato I relativo alla lista delle sostanze proibite, che al punto 1 elenca gli steroidi anabolizzanti androgeni» e «visto il parere espresso dall’Istituto superiore di sanità, con nota prot. n. 5439 del 24 febbraio 2020, con il quale si ritiene opportuno emettere un provvedimento di divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali a base di stanozololo».

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