Preparati a base di cannabis, ulteriori indicazioni del ministero
Il ministero della Salute ha dedicato una pagina del proprio sito web all’uso terapeutico di preparati a base di cannabis, nella quale si forniscono anche indicazioni ai farmacisti.

Il decreto, approvato dalle Regioni e Province autonome, contiene un Allegato tecnico rivolto a medici e farmacisti per garantire l’uso medico della cannabis in maniera omogenea in Italia. «Sarà data immediata comunicazione della disponibilità dei primi lotti di Cannabis-FM2 (THC 5% – 8% e CBD 7.5% – 12%) – prosegue il ministero – prodotti dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la vendita, prevedibilmente entro il primo semestre del 2016. Nelle more della messa a regime della produzione statale di cannabis si conferma che l’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute continuerà ad autorizzare l’importazione di cannabis ad uso medico non disponibile sul territorio nazionale».
La fase di “progetto pilota” della produzione statale di cannabis avrà durata di ventiquattro mesi, nel corso dei quali «saranno effettuate le verifiche circa il raggiungimento dei risultati attesi. Le Regioni e Province autonome dovranno quindi predisporre le richieste di fabbisogno, per l’anno 2017, entro il 31 maggio del 2016. Le richieste relative all’anno 2016 potranno essere presentate invece entro il 31 gennaio 2016». Per quanto riguarda più specificatamente le prescrizioni, prosegue il comunicato del ministero, «i medici devono attenersi alla normativa vigente (legge 94/98), integrando le prescrizioni con i dati anonimi relativi a età, sesso, posologia in peso di cannabis ed esigenza di trattamento per fini epidemiologici, così come previsto dal progetto pilota, compilando la scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati, da inviare alla Regione».
Infine, viene sottolineato che «i farmacisti che allestiscono preparazioni magistrali a base di cannabis dovranno attenersi alle Norme di Buona Preparazione (NBP) ricordando che eventuali attività di estrazione devono essere di qualità tale da prevedere la titolazione del/dei principio/principi attivo/i dell’estratto. La sostanza attiva vegetale dopo l’estrazione deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili».