È entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione del 25 novembre 2022, pubblicato il 31 gennaio 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. È quanto riferito dal ministero della Salute, il quale ha reso noto che «il nuovo Regolamento modifica il Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, riguardo l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate». Secondo quanto evidenziato «le sostanze classificate elencate nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del Regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito». Inoltre «le sostanze della Categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose».
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Il rischio dell’uso delle sostanze sulla salute umana
Il Dicastero ha evidenziato che «il Regolamento 2023/196 include nella Categoria 1 dei precursori di droghe le sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanil, che possono essere utilizzate per la sintesi dello stupefacente fentanil e dei suoi analoghi, e le sostanze Depapd e Pmk etil glicidato per la sintesi di metamfetamina, amfetamina e Mdma». Secondo quanto riferito «l’anfetamina, la metanfetamina e l’Mdma sono alcune delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. Tali sostanze hanno serie conseguenze per la salute umana e stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’Unione», mentre «le sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP, norfentanil, DEPAPD e PMK etil glicidato, messe a punto da organizzazioni criminali per evitare i rigorosi controlli delle sostanze classificate previsti dai Regolamenti (CE), non hanno una produzione, un commercio o un uso leciti noti, se non a fini di ricerca».
I precursori inclusi nella Categoria 1
Alla luce di quanto evidenziato, secondo quanto riferito dal Ministero, «per queste ragioni la Commissione ha ritenuto opportuno modificare i Regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, con l’inclusione di tali sostanze nella Categoria 1 dei precursori di droghe». Tra i precursori sono annoverati dietil (fenilacetetil) propandioato (Depapd), etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)- 2-metilossirano-2-carbossilato (Pmk etil glicidato), N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP), terz-butil 4-anilinopiperidin-carbossilato (1-boc-4-AP) e N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide (norfentanil). Secondo quanto riportato dal Ministero «l’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione) a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1 è subordinato al rilascio di una licenza triennale da parte del ministero della Salute». Infine «la movimentazione di questi precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario sia per transazioni con paesi non comunitari».
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