L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha pubblicato lo scorso 2 agosto 2022 il decreto n. 259 recante «sospensione del trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne». Nell’atto si legge che «preso atto che nella riunione del 7 luglio 2022 presso il MEF – Servizio Centrale Pnrr e l’Unità di missione NG-EU, cui hanno partecipato la Commissione Europea – DG ECFIN, il DPCOE – UdM Dipartimento per le politiche di coesione – Unità di missione PNRR e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Commissione Europea ha prospettato una interpretazione restrittiva del Council Implementing Decisions (Cid), ossia l’esclusiva finanziabilità a valere sul Pnrr delle Farmacie Rurali localizzate in aree interne in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le Farmacie Rurali localizzate al di fuori delle aree interne».
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La decisione in autotutela
La decisione, in autotutela, è stata presa «ritenuta la necessità di dover sospendere il trasferimento delle risorse alle farmacie rurali, localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne, le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili con i sopraindicati Decreti direttoriali». Nello stesso decreto l’Agenzia stabilisce che «i comuni delle aree interne sono quelle individuati dalla mappatura 2021-2027». Dunque «è sospesa l’istruttoria delle domande di partecipazione inviate dalle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne» e con essa è sospeso il «trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle aree interne, le cui domande di partecipazione sono state ritenute ammissibili a finanziamento con i Decreti direttoriali n. 166 del 18 maggio 2022 e n. 179 del 27 maggio 2022».
Il termine di presentazione entro il 30 settembre
Quanto alle farmacie potenziali beneficiarie dei fondi, è utile ricordare che le domande per partecipare al bando Pnrr farmacie rurali possono essere presentate entro le ore 23:59:59 del 30 settembre 2022. Ciò sulla base di quanto stabilito dal Decreto n. 213 del 27 giugno 2022 pubblicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. La decisione si era resa necessaria «tenuto conto dell’esigenza di prorogare la scadenza del termine a causa del mancato assorbimento delle risorse destinate dal Pnrr alla misura “Strutture Sanitarie di prossimità”», ciò «ritenuto che la proroga della procedura a sportello, attivata ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 123, determini esclusivamente l’auspicato assorbimento delle risorse, senza arrecare alcun pregiudizio ai soggetti che già hanno presentato domanda di partecipazione».
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