L’Enpaf ha diffuso una nota in materia di “Cumulo dei periodi assicurativi presso le Casse di previdenza dei professionisti”. «Il cumulo – spiega l’ente – si differenzia dalla ricongiunzione in quanto quest’ultima è onerosa e comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo ente di previdenza, mentre rispetto all’istituto della totalizzazione, si differenzia sia per requisiti pensionistici che per modalità di liquidazione dei trattamenti, pur avendo in comune la gratuità e la permanenza dei periodi contributivi presso ciascun ente».
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La legge italiana ha introdotto tale istituto nel 2012. Quindi, quattro anni dopo, sono state apportate alcune modifiche. Le novità introdotte nel 2016 sono tre: sono stati inclusi nel meccanismo del cumulo anche le Casse di previdenza dei professionisti; è stato previsto il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata; è stata introdotta la facoltà di cumulo anche per i soggetti già in possesso, presso una delle gestioni interessate, dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia. «Per l’esercizio della facoltà di cumulo – prosegue l’Enpaf – è necessario che i periodi assicurativi non siano coincidenti; il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico; il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti presso ciascun ente».
La domanda va presentata a quello di ultima iscrizione. L’ente previdenziale dei farmacisti precisa poi che «la pensione di vecchiaia in cumulo costituisce una sola pensione». Inoltre, «in via esemplificativa, per quanto riguarda l’INPS, la pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si consegue con 20 anni di contribuzione e un’età anagrafica di 66 anni e sette mesi, fatto salvo l’adeguamento all’aspettativa di vita. Allo stato, invece, per quanto riguarda l’Enpaf, per la pensione di vecchiaia l’età pensionabile è fissata a 68 anni e quattro mesi, 30 anni di iscrizione e contribuzione oltre al requisito dell’attività professionale richiesto, in linea di massima in un rapporto di 2 anni ogni 3 di iscrizione e contribuzione. Dunque, nell’eventualità che un iscritto, che abbia raggiunto l’età pensionabile prevista dall’INPS e possa vantare presso questa gestione 13 anni di anzianità contributiva e 7 anni presso Enpaf (non coincidenti), al raggiungimento dei 66 anni e sette mesi, fatti salvi gli ulteriori requisiti, conseguirà il diritto alla pensione in cumulo».
Infine, l’Enpaf precisa che «l’ente pagatore della pensione in regime di cumulo è unicamente l’INPS». E che «l’interessato che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1 gennaio 2017, può accedere al trattamento in regime di cumulo, rinunciando alla domanda, purché il relativo procedimento amministrativo non si sia ancora concluso».
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