Fisco e Tasse

Payback dispositivi medici, i chiarimenti dell’AdE sulla detrazione Iva

L’Agenzia delle entrate ha dato indicazioni operative per lo scorporo e la detrazione dell’imposta sui versamenti payback 2015-2018, respingendo il metodo dell’aliquota media.


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L’intervento dell’Agenzia delle entrate, formalizzato nella Risposta n. 7/2026 della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, affronta le criticità sollevate dall’associazione denominata “Alfa” in merito all’esercizio del diritto a detrazione dell’Iva inclusa nei versamenti di payback per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. La pronuncia fornisce istruzioni puntuali sul calcolo dell’imposta da scorporare e sulle modalità contabili da adottare, prendendo posizione contro l’utilizzo di metodologie semplificate come l’aliquota media effettiva.

Quadro normativo e criticità applicative

Il meccanismo di ripiano, introdotto dall’articolo 9-ter del decreto legge n. 78 del 2015, imponeva alle aziende fornitrici di contribuire al superamento dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici. La disciplina è stata successivamente modificata, consentendo di estinguere l’obbligazione con un versamento pari al 25% degli importi originari entro il 9 settembre 2025. L’articolo 9 del decreto legge n. 34 del 2023 ha riconosciuto il diritto a detrarre l’Iva compresa in tali versamenti, demandando alle Regioni l’onere di comunicare alle imprese l’ammontare esatto dell’imposta da scorporare, calcolata sulla base delle fatture emesse. Tuttavia, come segnalato dall’Associazione Alfa, molte amministrazioni regionali non hanno ottemperato all’obbligo, lasciando le aziende in condizione di incertezza sul corretto metodo di calcolo da applicare in autonomia.

Dall’Agenzia il percorso per il calcolo analitico

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere al primo quesito, respinge esplicitamente le soluzioni alternative prospettate dall’Associazione, in particolare il ricorso a un’aliquota Iva media effettiva. L’Amministrazione finanziaria sottolinea come i principi dell’Iva non contemplino riferimenti a un’aliquota media, privilegiando un approccio analitico che rispecchi con precisione le operazioni originarie. Pertanto, in attesa della comunicazione regionale, le aziende sono tenute a calcolare l’imposta detraibile ripartendo l’importo del payback versato in proporzione all’incidenza del fatturato realizzato con ciascuna aliquota Iva (4%, 5%, 10%, 22%) nei confronti di ogni singola Regione o Provincia autonoma, per ogni annualità interessata. Da ciascuna quota così determinata, si procede quindi allo scorporo dell’Iva secondo le aliquote corrispondenti. Il metodo, sebbene più oneroso, è ritenuto l’unico conforme alla normativa.

Documentazione contabile e scadenze operative

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, l’Agenzia conferma che il documento idoneo a esercitare il diritto alla detrazione è una nota di variazione in diminuzione ad uso interno, da emettere tra la stessa azienda fornitrice nella duplice veste di cedente e cessionario. La nota deve riportare gli estremi dei provvedimenti regionali, i progressivi delle fatture rettificate e l’importo dell’Iva distinto per aliquota. Il diritto alla detrazione sorge al momento del versamento del payback. La nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno del versamento (2025), quindi entro il 30 aprile 2026. Se emessa entro il 31 dicembre 2025, l’Iva detratta confluisce nella liquidazione periodica di quel periodo o nella dichiarazione annuale per il 2025. Se emessa tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, andrà invece riportata nella liquidazione periodica del mesetrimestre di emissione e, successivamente, nella dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2026. L’imposta recuperata deve essere indicata nel campo VE25 della dichiarazione annuale e nel quadro VP4 delle liquidazioni periodiche.

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