Ossigeno terapeutico, illegittima la fatturazione di oneri accessori
Una nota del ministero della Salute indica che la fatturazione, da parte delle aziende produttrici, di oneri accessori per la fornitura di ossigeno terapeutico è illegittima.

Federfarma ricorda di aver tentato una mediazione con Assogastecnici, che però non ha permesso di individuare una soluzione definitiva. Il ministero – nella nota n. 5183-P del 6 ottobre 2017 – ha ritenuto illegittima la fatturazione, da parte delle aziende produttrici di gas medicali, di importi diversi dal costo del gas medicinale e connessi, sostanzialmente, al contenitore del farmaco. «Il prezzo definito dell’Aifa – specifica la nota – a seguito della classificazione (A e H in ragione dell’essenzialità dello stesso) e, quindi, della contrattazione con l’azienda farmaceutica produttrice comprende anche il contenitore del farmaco (bombola e relativa valvola)». Di conseguenza, «il prezzo del medicinale, ove classificato, in classe A o H, comprende anche il relativo “contenitore”, relativamente al quale, a legislazione vigente, non è possibile chiedere né al paziente, né al farmacista una caparra cauzionale o un prezzo per il noleggio».
Dunque, ne consegue che la pratica delle aziende produttrici di includere nelle fatture delle farmacie gli importi relativi al contenitore del farmaco finirebbe per sostanziarsi nell’imporre alla farmacia il costo del contenitore, non dovuto ai sensi della normativa vigente. Ciò tra l’altro, conclude la nota ministeriale, «senza che sussista alcuna possibilità per la farmacia di sottrarsi dalla corresponsione di tale somma, in quanto, da un lato, obbligata per legge a detenere il farmaco e, dall’altro, impossibilitata trasferire il costo dello stesso sull’assistito».