Ordine farmacisti Salerno: no all’invio delle prescrizioni direttamente in farmacia
L’Ordine dei farmacisti di Salerno ha sottolineato la mancanza di fondamenti legali dell’invio direttamente in farmacia, da parte dei medici, delle prescrizioni.

Ciò per una serie di ragioni: «In primo luogo per via del diritto di libera scelta della farmacia di cui all’art. 15 della legge n. 475 del 1968, il cui esercizio resta chiaramente precluso nel caso di trasmissione della ricetta direttamente dal medico ad una predeterminata farmacia. È poi evidente che tale circostanza potrebbe dar luogo a fenomeni di vero e proprio comparaggio ed inosservanza delle norme deontologiche». Inoltre, prosegue De Francesco, «considerato che la ricetta deve pervenire in farmacia in originale e che il farmacista è tenuto a controllarne la regolarità formale, la trasmissione via mail della stessa potrebbe comportare una serie di criticità, tra cui quelle relative alla verifica dell’autenticità della firma del medico». Ma non è tutto: «Occorre poi tener presente la tutela della privacy, che impone l’adozione di tutte le accortezze necessarie ad evitare la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati come quelli sanitari. Sebbene tale profilo non rilevi qualora si tratti di medicinali per uso umano destinati agli animali (uso in deroga), in linea generale, la trasmissione via mail della ricetta da parte del medico non trova nel nostro ordinamento alcuna copertura normativa. Ciò anche alla luce del decreto ministeriale del 2/11/2011, in materia di dematerializzazione della ricetta medica cartacea, che nel prevedere la consegna di un promemoria all’assistito e la possibilità per il medico di ricorrere a “canali alternativi” alla consegna brevi manu, non contempla in ogni caso l’ipotesi di una trasmissione via e-mail del promemoria da parte del medico».
L’Ordine si Salerno specifica quindi che quanto esposto risulta «in piena condivisione anche con la FOFI», e conclude ribadendo che «sia per quanto riguarda le prescrizioni in regime privato che per quelle in regime convenzionato appare del tutto privo di fondamento legale l’eventuale invio telematico della prescrizione o del pro-memoria da parte del medico, ovvero del veterinario, direttamente alla farmacia».