Il Consiglio di Stato ha consolidato il suo orientamento riguardo alla possibilità di modificare la perimetrazione delle sedi farmaceutiche quando non si riescano a individuare locali idonei all’attivazione dell’esercizio. A fornire un quadro dello stato attuale è il portale iusfarma.it, http://www.iusfarma.it/, in un’analisi a firma di Quintino Lombardo, legale presso lo studio Franco Lombardo Cosmo in Milano e Roma. La revisione della pianta organica delle farmacie è un provvedimento connotato da ampia discrezionalità in materia di individuazione delle sedi farmaceutiche, con lo scopo di garantire la massima accessibilità e una distribuzione territoriale equa degli esercizi.

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La sentenza n. 3665 del 12 aprile 2023

Come evidenziato da Lombardo, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3665 del 12 aprile 2023 ha stabilito che è legittimo modificare la perimetrazione, se pare opportuno riequilibrare ambiti territoriali e bacini d’utenza delle sedi, quando si riscontrano “difficoltà” (e non solo “impossibilità”) nel reperire locali idonei all’apertura dell’esercizio. In questo modo, l’amministrazione comunale può perseguire l’obiettivo di organizzare al meglio il servizio farmaceutico sul territorio, tenendo conto anche delle esigenze pratiche e commerciali. Pare dunque legittima, secondo la sentenza, se in concreto vi è la prospettiva che resti ancora inattiva la farmacia prevista dalla pianificazione, la scelta di “compromesso” consistente nel sacrificare parzialmente una distribuzione territoriale in teoria ottimale ma irrealizzabile in concreto. Questo perché è coerente con la finalità d’interesse pubblico di garantire il numero di presidi stabiliti dalla Legge.

Snellezza procedimentale e pareri dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti

Un altro aspetto della sentenza, come evidenziato da Lombardo, riguarda la snellezza procedimentale. Il Consiglio di Stato ha confermato l’assunto del giudice di primo grado, ritenendo legittima la mancata assunzione dei pareri dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti. L’articolo 11 del decreto-legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, richiede infatti l’adozione dei pareri dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti competenti solo in caso di istituzione di una nuova sede farmaceutica, ma non si riferirebbe alle mere variazioni del perimetro di una sede già istituita.

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