
Particolare attenzione è rivolta alla pubblicità sanitaria effettuata tramite i social network: dato che il messaggio pubblicitario autorizzato dal Ministero deve avere carattere di staticità, ossia non può essere modificato né dall’azienda titolare del prodotto pubblicizzato né da altri soggetti, la diffusione di messaggi di questo genere ad esempio attraverso la piattaforma Facebook è consentita esclusivamente nella colonna destra del “muro” del Social Network, con l’apposizione di un’immagine e di un testo breve. L’utente, cliccando sull’inserzione, sarà indirizzato verso un sito esterno che contiene messaggi già autorizzati. Le pagine aziendali presenti su Facebook non possono pubblicare post relativi ai prodotti.
L’utilizzo della piattaforma Youtube per la diffusione di messaggi pubblicitari, invece, è consentito a condizione che questi abbiano ottenuto previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute e siano disattivate le funzionalità di interattività. Vietata qualsiasi forma di pubblicità attraverso Twitter e Instagram. Il documento disciplina anche le condizioni di utilizzo di messaggi pubblicitari autorizzati tramite mail, SMS, MMS e link attivabili. In particolare, la diffusione tramite mail o MMS è consentita a condizione che l’azienda, all’atto della presentazione della domanda, dichiari che i messaggi verranno inviati solo previo consenso del consumatore, che potrà revocare in ogni momento questo consenso e chiedere la cancellazione dei propri dati. È necessario il consenso del consumatore anche per l’invio di SMS, autorizzati se nella capienza di un singolo SMS, che conta 160 caratteri, sono presenti anche i contenuti minimi previsti dalla legge. I link da siti, banners e altri frames verso altri contenenti ciascuno materiale promozionale autorizzato dal Ministero rivolto al grande pubblico, sono consentiti a condizione che l’azienda responsabile del materiale in rete provveda ad avvertire l’utente con la seguente dicitura: “State abbandonando il sito Azienda XXXXXX… contenente materiale promozionale ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”. Questa dicitura non è richiesta nel caso in cui il link attivabile rimandi esclusivamente al foglio illustrativo ed, eventualmente, ad un’immagine della confezione del medicinale. Non è consentito l’inserimento del “Numero Verde” all’interno dei messaggi pubblicitari, in quanto tutte le informazioni sull’uso corretto del prodotto sono già presenti all’interno del Foglio illustrativo o possono essere fornite dal medico o farmacista eventualmente consultato.
L’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concesso a uno o più mezzi di diffusione può essere estesa ad un altro mezzo senza la necessità di una nuova domanda di autorizzazione, a condizione che il messaggio sia uguale a quello precedente. Per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli operatori sanitari, tra i quali rientrano farmacisti e medici, le linee guida confermano l’esigenza che l’accesso rimanga riservato ai professionisti anche quando viene diffusa tramite internet. È pertanto necessario che le aziende prevedano l’istituzione di aree criptate, con accesso tramite password, e, anche nell’ambito dei siti di libero accesso al grande pubblico, i link verso aree destinate all’informazione degli operatori sanitari debbono fungere da barriera d’accesso per chi non si configura come tale.
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