«Si segnala che il Ministero, con nota del 15 aprile 2024, ha fornito alcune precisazioni per la corretta gestione della sostanza (con particolare riguardo alle modalità di detenzione approvvigionamento, conservazione, vendita, e distruzione)». È quanto si legge in una nota diramata dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), firmata dal presidente Andrea Mandelli e dal segretario Maurizio Pace. Come riferito dalla Fofi, «il Dicastero ha chiarito che «considerato l’inserimento nelle rispettive tabelle, consegue che i titolari delle autorizzazioni in commercio e i fabbricanti, se stabiliti nel territorio italiano, nonché i depositari e i distributori all’ingrosso dovranno essere autorizzati ai sensi del Dpr 309/90, per le rispettive attività di fabbricazione e distribuzione all’ingrosso
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Misure previste per la gestione delle sostanze di cui alla sezione A
Come riferito dalla Fofi, «in considerazione dell’inserimento della sostanza in sezione A, sia i fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze attive che i fabbricanti di medicinali dovranno anche implementare le misure previste per la gestione delle sostanze di cui alla sezione A, per approvvigionamento, conservazione, vendita, registri e distruzione». Infine, «per quanto riguarda le parafarmacie, ai sensi del D.Lgs. 218/2023, non è consentito, a tali esercizi, detenere e vendere medicinali stupefacenti, di cui al Dpr 309/90, pertanto, a decorrere dalla data del 18 aprile 2024, i suddetti esercizi commerciali non potranno né detenere né vendere medicinali veterinari contenenti la sostanza attiva xilazina».
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