Legislazione farmaceutica

Medicinali a base di xilazina per uso veterinario, i chiarimenti del Ministero

La Fofi ha riportato alcune precisazioni del ministero della Salute in merito ai medicinali a base di xilazina per uso veterinario.


«Si segnala che il Ministero, con nota del 15 aprile 2024, ha fornito alcune precisazioni per la corretta gestione della sostanza (con particolare riguardo alle modalità di detenzione approvvigionamento, conservazione, vendita, e distruzione)». È quanto si legge in una nota diramata dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), firmata dal presidente Andrea Mandelli e dal segretario Maurizio Pace. Come riferito dalla Fofi, «il Dicastero ha chiarito che «considerato l’inserimento nelle rispettive tabelle, consegue che i titolari delle autorizzazioni in commercio e i fabbricanti, se stabiliti nel territorio italiano, nonché i depositari e i distributori all’ingrosso dovranno essere autorizzati ai sensi del Dpr 309/90, per le rispettive attività di fabbricazione e distribuzione all’ingrosso

Misure previste per la gestione delle sostanze di cui alla sezione A

Come riferito dalla Fofi, «in considerazione dell’inserimento della sostanza in sezione A, sia i fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze attive che i fabbricanti di medicinali dovranno anche implementare le misure previste per la gestione delle sostanze di cui alla sezione A, per approvvigionamento, conservazione, vendita, registri e distruzione». Infine, «per quanto riguarda le parafarmacie, ai sensi del D.Lgs. 218/2023, non è consentito, a tali esercizi, detenere e vendere medicinali stupefacenti, di cui al Dpr 309/90, pertanto, a decorrere dalla data del 18 aprile 2024, i suddetti esercizi commerciali non potranno né detenere né vendere medicinali veterinari contenenti la sostanza attiva xilazina».

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