Alcuni comuni della Campania, in sede di revisione della pianta organica alla fine del 2018, «intendono procedere alla revoca di sedi farmaceutiche, a suo tempo istituite ai sensi della legge 27/12, per prodursi in una contestuale loro nuova istituzione con conseguente richiesta di prelazione». Ad affermarlo è l’Ordine dei farmacisti della provincia di Benevento, che denuncia: «La tortuosa procedura sembra ispirarsi alla errata considerazione che, avendo la istituzione di una sede farmaceutica (attraverso l’utilizzazione dei resti del parametro demografico vigente), carattere discrezionale, sia altrettanto discrezionale, a parità di condizioni demografiche, la sua revoca nell’ambito della successiva revisione della pianta organica».
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Si tratta, secondo l’Ordine stesso, di comportamenti «spericolati», il cui «unico obiettivo è di “recuperare” la prelazione espressamente negata dalla legge 27/12». Quest’ultima, invece, «ha solo attribuito ai Comuni la competenza diretta della revisione ordinaria della pianta, limitatamente alla loro istituzione (sulla base di oggettivi criteri di legge) ed alla scelta della loro più utile ubicazione sul territorio». In pratica, un «surrettizio tentativo di acquisire in prelazione sedi già destinate all’assegnazione attraverso il concorso straordinario, e ciò proprio nell’imminenza della fase conclusiva di quest’ultimo con la pubblicazione della relativa graduatoria». Ma non è tutto: l’Ordine campano spiega anche che «la normativa citata, nel consentire la residuale offerta in prelazione ai Comuni delle sole sedi istituite in particolari siti a rilevanza ultra-comunale (stazioni, aeroporti, ecc.), ne limita l’applicazione fino all’anno 2022 vietando, contestualmente, l’alienazione della loro titolarità o gestione da parte dei Comuni che hanno esercitato la prelazione.
Appare di tutta evidenza, dunque, che il legislatore ha inteso, coerentemente, da un lato impedire la dismissione delle farmacie prelate dai Comuni in favore di società di gestione (ancorché partecipate), dall’altro “riservare” le sedi istituite alla esclusiva assegnazione, previo concorso straordinario, in favore di farmacisti non titolari e in attesa di occupazione nonché di titolari di farmacie operanti in condizioni disagiate (rurali sussidiati e soprannumerarie) e, in ultimo, di titolari di parafarmacie». Non a caso, la stessa legge 27/12, indica che l’impianto normativo è stato ideato «al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge».
«Parimenti arbitraria – conclude l’Ordine di Benevento – alla luce di quanto disposto dalla norma in esame, appare l’iniziativa di quei Comuni che chiedono di esercitare il diritto di prelazione su sedi inserite nel concorso straordinario, con la sola motivazione che le medesime non sono state assegnate al privato esercizio. Una tale pretesa, da ritenersi pretestuosa e temeraria, oltreché fortemente lesiva dei diritti dei candidati al concorso straordinario, appare oltremodo paradossale nella palese considerazione che, come si è detto, è in corso di pubblicazione la relativa graduatoria provvisoria per determinare la definitiva e legittima assegnazione delle farmacie disponibili per il privato esercizio».
Di qui l’appello alla Regione e agli altri Ordini, «ad intervenire per tutelare, nel rispetto delle norme di riferimento, diritti e legittime aspettative degli iscritti partecipanti al concorso straordinario».
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