Le nuove misure per le farmacie previste dalla legge finanziaria 2019 approvata alla Camera in via definitiva il 30 dicembre 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre, prevedono due novità di interesse pratico. In particolare, l’esenzione dall’applicazione dello sconto per le farmacie al di sotto dei 150.000 euro di fatturato in regime Ssn e la modalità di calcolo del fatturato in regime Ssn. Federfarma aveva chiarito in una circolare che tali misure erano già operative a partire dal 1 gennaio 2019.

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Il Sindacato, tuttavia, ha ritenuto opportuno diramare un’ulteriore nota chiarificatrice riguardante la specifica delle modalità di computo del fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, anche alla luce delle azioni seguite dalle aziende sanitarie sul territorio. Con riferimento alle prassi relative fatturato annuo Ssn del 2019, Federfarma specifica che «alcune aziende sanitarie, per calcolare gli effettivi sconti da applicare nel corso del 2019, prendono in considerazione il fatturato annuo Ssn dell’anno in corso (2019), mediante il calcolo del fatturato a fine anno». In particolare, spiega, «le aziende sanitarie consentono alle farmacie di continuare ad applicare la scontistica che applicavano nel 2018, ma a fine anno calcolano il fatturato del 2019 e la relativa scontistica che doveva essere applicata, effettuando eventuali conguagli in addebito o in accredito». «In tal caso – sottolinea Federfarma – non sussistono dubbi sul fatto che le Aziende sanitarie, per calcolare il fatturato del 2019 ed effettuare i conguagli, devono prendere in considerazione i nuovi parametri previsti dalla legge».

Con riferimento invece alla prassi delle aziende sanitarie relative al fatturato annuo Ssn del 2018, Federfarma sottolinea che esse «seguono una prassi differente». Nello specifico, «per verificare quale scontistica applicare nel 2019 prendono in considerazione il fatturato annuo del 2018, senza operare conguagli a fine anno». In tal caso, secondo il Sindacato, «già nella distinta contabile di gennaio del 2019 dovrebbe trovare applicazione non solo l’esclusione degli sconti per le farmacie con fatturato SSN del 2018 inferiore a euro 150.000 ma anche il nuovo di computo del fatturato annuo SSN, previsto dalle nuove disposizioni».«Pertanto – spiega – il fatturato del 2018 dovrebbe essere calcolato con i nuovi criteri. Tale interpretazione è quella che si attiene maggiormente alla lettera della legge».

Sempre in tema di computo del fatturato, Federfarma sottolinea che «alcuni consulenti forniscono una diversa interpretazione che, potrebbe avvantaggiare le farmacie di alcune regioni». «In base a tale interpretazione – si legge nella nota -, che appare sorretta anche dalla lettura della relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio, dal momento che la norma in questione prevede che siano “Fatte salve le determinazioni che le regioni hanno assunto sino al 31/12/2018” e che le nuove disposizioni decorrono dal primo gennaio del 2019, si potrebbe più che ragionevolmente sostenere che la questione relativa al fatturato 2018 sia stata chiusa sulla base delle regole previgenti stabilite appunto dalle singole regioni e che le nuove modalità di calcolo del fatturato prendano avvio dal 1° gennaio 2019, in relazione – appunto – al fatturato 2019, con la conseguenza che i nuovi criteri per il computo del fatturato dovrebbero avere effetti sulle farmacie a partire dal 2020, una volta determinatosi in maniera definitiva il fatturato dell’anno precedente».

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