legge-di-bilancioLa Camera, con 313 voti favorevoli e 70 contrari, ha approvato nella giornata di domenica 30 dicembre 2018 il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e le relative Note di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Tale approvazione introduce alcune novità per le farmacie territoriali, pubbliche e private, aperte al pubblico.

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La novità principale riguarda l’esenzione dall’applicazione dello sconto per le farmacie al di sotto dei 150.000 euro di fatturato in regime SSN. Gli esercizi rientranti in tale soglia di fatturato saranno infatti esentati dall’applicazione sia dello sconto proporzionale al prezzo del farmaco, previsto dall’articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, comma 40, ma anche dell’extra-sconto del 2,25%, previsto dal comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. Per gli oneri, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvederà mediante il finanziamento di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero mediante le quote vincolate nel Fondo sanitario nazionale.

Altra novità è relativa alla modalità di calcolo del fatturato in regime SSN. In particolare, per la definizione degli importi, «concorrono, le seguenti voci: il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito». Al contrario, sono escluse «l’IVA; le trattenute convenzionali e di legge; gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; la quota a carico dei cittadini; la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».

«Si tratta di un provvedimento sbagliato – aveva commentato a FarmaciaVirtuale.it Alfredo Orlandi, ex presidente del Sunifar – perché in questo modo non si dà un aiuto da parte dello Stato alle piccole farmacie ma si impone una forma di solidarietà interna alla categoria. Le farmacie al di sotto dei 150.000 euro risparmieranno circa 3-4.000 euro annui, ma a fronte di ciò ci sarà un aggravio importante per altre. La realtà è che si toglie ai poveri per aiutare coloro che sono ancora più poveri. Inoltre, si mette in dubbio tutto il lavoro fatto da diverse Regioni e Province autonome. E la norma andrà ad influire anche sul compenso dato per la Dpc, perché a seconda del fatturato esso aumenta o diminuisce».

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