Laurea in Farmacia e classi di insegnamento, interrogazione al ministro
Cinque senatori hanno chiesto al ministro dell’Istruzione per quale ragione i laureati in Farmacia col vecchio e col nuovo ordinamento abbiano accesso a diverse classi di insegnamento.
I senatori Mandelli, D’Ambrosio Lettieri, Piccinelli, Rizzotti e Fucksia hanno presentato un atto di sindacato ispettivo al ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nel testo i cinque parlamentari premettono che «il decreto ministeriale del 9 luglio 2009 ha previsto l’equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche, lauree specialistiche in Farmacia (LS 14) e lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale (LM/13), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi». E aggiungono: «I laureati in Farmacia possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento nelle seguenti discipline: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia generale e dell’apparato masticatorio, Scienze naturali chimiche e biologiche, Chimica agraria, Chimica e tecnologie chimiche, Scienze degli alimenti ed Educazione tecnica».
Eppure, secondo i senatori «nonostante il riconoscimento di tale equiparazione, i laureati in Farmacia del vecchio ordinamento hanno, allo stato attuale, accesso ad un numero di classi di insegnamento inferiore rispetto a quello previsto per i laureati del nuovo ordinamento: il regolamento di revisione delle classi di concorso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, nel riformulare le classi di concorso per l’insegnamento, ha, infatti, lasciato inalterata la situazione di ingiustificata disparità esistente». Il problema sta nel fatto che secondo tale decreto, i laureati in Farmacia del vecchio ordinamento «possano insegnare le seguenti classi di concorso: A-34 (scienze e tecnologie chimiche), A-31 (scienza degli alimenti), A-15 (discipline sanitarie)», mentre i laureati del nuovo ordinamento possono accedere anche «alle classi A-50 (scienze naturali, chimiche e biologiche) e A-60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado)».
I parlamentari spiegano che tale differenziazione non si giustifica, a loro avviso, in ragione dei piani di studio e dei percorsi formativi, che «si presentano sostanzialmente simili, tanto che il decreto ministeriale 9 luglio 2009 ha riconosciuto la piena equivalenza dei relativi diplomi di laurea, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Non si comprende, di conseguenza, il motivo per cui i laureati con il vecchio ordinamento continuino ad avere un accesso più limitato alle classi di insegnamento. La questione è stata sottoposta in più occasioni all’attenzione del ministro, il quale, tuttavia, non ha provveduto a rimuovere la situazione di disparità».