È stato pubblicato il decreto interministeriale n. 651 del 5 luglio 2022 “Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di farmacista – Classe LM-13”. Il decreto è in corso di registrazione presso la Corte dei conti ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. «Come più volte segnalato, anche dal presidente On. Andrea Mandelli – dichiara in una nota la Fofi – la Federazione ha partecipato al tavolo di lavoro istituito dal ministero dell’Università e della Ricerca per la predisposizione dei provvedimenti di attuazione della L. 163/2021, per il tramite del vicepresidente, Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, al quale va il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso e il qualificato apporto fornito nel delicato percorso di revisione compiuto».
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Le norme per il tirocinio
Il provvedimento definisce le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo e della prova pratica di valutazione dello stesso, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione. A tale proposito, la Fofi evidenzia che «la valutazione del tirocinio pratico valutativo (Tpv) è oggetto di una prova che precede la discussione della tesi di laurea, garantendo l’esigenza di mantenere distinti i due momenti, quello dell’esame di laurea e quello della prova pratica valutativa del tirocinio, al fine di assicurare il mantenimento di elevati standard di qualità formativa, che rischierebbero di essere compromessi dal valore prevalentemente formale della seduta di laurea. Il superamento della predetta prova è propedeutico alla seduta di laurea». L’attività di tirocinio, che corrisponde a 30 crediti formativi universitari (Cfu), prevede un totale di 900 ore (non più di 40 a settimana), delle quali almeno 450 dovranno essere svolte presso una farmacia aperta al pubblico. Il tirocinio può anche essere svolto all’estero, previa verifica di conformità dei contenuti didattici con le vigenti normative e previa autorizzazione da parte dell’università, sentito l’Ordine professionale territorialmente competente. Può inoltre essere suddiviso in più periodi non continuativi, non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.
Regole per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento
«Coloro che – precisa la Fofi -, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM13 come modificata dal presente decreto. Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte possono essere riconosciute dalle università, d’intesa con l’Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del Tp».
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