La Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) riferisce quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 6745/2021, la quale, spiega la Federazione «ha confermato quanto sostenuto dai Giudici di primo grado sulla compatibilità con la normativa vigente della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico dalla restante parte della farmacia. Il Collegio ha messo in evidenza che non vi è una norma applicabile alla fattispecie che preveda un espresso divieto a collocare in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico il laboratorio adibito a preparazioni galeniche». Tale sentenza arriva a seguito di un ricorso presentato da una farmacia lombarda alla quale era stata rifiutata l’autorizzazione di ampliare il laboratorio galenico in locali situati in uno stabile separato dalla sede della farmacia e distante circa 5 km. Dopo aver esaminato il caso, il Consiglio ha giudicato il diniego infondato.

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Non illecito separare laboratorio e farmacia

Nel negare l’autorizzazione «l’appellante deduce la violazione del principio generale sull’interpretazione della legge, in quanto la normativa di riferimento, non solo nella ratio, ma nello stesso tenore letterale, non contempla, e anzi sarebbe incompatibile, con la possibilità che una sede farmaceutica possa dislocare il laboratorio galenico, o parte di esso, altrove e distaccato dalla sede principale». Ma il Consiglio di Stato osserva che «se il legislatore avesse voluto una tale ipotesi, l’avrebbe disciplinata espressamente». Proseguendo nell’esame dei fatti e della normativa, aggiunge inoltre che «anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dagli enunciati relativi al primario interesse alla salute soddisfatto attraverso il servizio farmaceutico, si ricaverebbe che non occorre un esplicito divieto per escludere che possa essere autorizzato l’esercizio di attività farmaceutica in locale distaccato dalla sede principale».

Non previsto limite di distanza tra farmacia e laboratorio

A favore della possibile separazione tra farmacia e laboratorio galenico, il Consiglio riferisce anche che «pacificamente la stessa farmacia appellata ha già utilizzato locali fisicamente diversi e separati rispetto alla parte della sede aperta al pubblico senza alcun ostacolo o opposizione da parte dell’Ats, né potrebbe rappresentare, in tal senso, una differenza sostanziale la circostanza che i nuovi locali oggetto di ampliamento siano distanziati ulteriormente. Le disposizioni del Dm 18.11.2003, recanti le procedure di allestimento dei preparati magistrali o officinali, ove specificano che il laboratorio è collocato in un’area separata o separabile, lasciano intendere, al contrario, la possibilità di locali distinti e separati rispetto alla sede della farmacia, non ponendo limiti di distanza o altre condizioni preclusive legate alla distanza».

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