Iva al 10% sulle cessioni del prodotto dietetico per l’obesità
Rispondendo a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all’applicazione dell’aliquota Iva sulle cessioni del prodotto dietetico per l’obesità.
«Può rientrare tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” le cui cessioni sono soggette a Iva ridotta, pari al 10 per cento, il prodotto dietetico indicato come dispositivo medico per il controllo del peso, la prevenzione e il trattamento dell’obesità». È quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 362 del 26 giugno 2023, dopo aver acquisito il parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Adm, infatti, «su richiesta della società ha verificato la riconducibilità del prodotto alla voce tariffaria 2106, e, in particolare, al codice 2106.9092, così da valutare l’applicabilità o meno dell’aliquota Iva agevolata sulle cessioni del preparato».
Fruizione dell’aliquota Iva ridotta
Le Dogane, in sintesi, hanno stabilito che «sulla base degli elementi informativi forniti dalla Società e in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21, la quale prevede la classificazione alla voce 2106 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate a essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove, il prodotto in oggetto possa ricondursi alla sottovoce NC 2106 90». L’Agenzia, in conclusione, in linea con la posizione della società istante, «ritiene che il prodotto possa fruire dell’aliquota Iva ridotta, in linea con il numero 80) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per le cessioni relative alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”».