L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% a specifiche categorie di prodotti, tra cui dispositivi medici e integratori alimentari. Le indicazioni sono contenute nelle risposte agli interpelli n. 61 e n. 64 del 3 marzo 2026. La determinazione della corretta aliquota dipende in via essenziale dalla classificazione merceologica assegnata all’oggetto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), sulla base della nomenclatura combinata. Senza la specifica classificazione tecnica, non è possibile accedere al regime fiscale agevolato.

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Classificazione doganale come requisito imprescindibile

Nel caso della risposta n. 61, una società operante nel settore dei dispositivi medici ha interpellato l’Agenzia delle entrate riguardo a un preparato spalmabile utilizzato come medicazione primaria per ferite acute e croniche. L’azienda, in attesa del parere tecnico dell’Adm, aveva inizialmente applicato l’aliquota ordinaria del 22%. L’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’estensione dell’aliquota ridotta ad alcuni dispositivi medici, introdotta dalla legge di bilancio 2019, si applica esclusivamente ai prodotti classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Poiché l’Adm ha classificato il preparato in questione nel codice Nc 3004 90 00, ritenendo che le sostanze contenute esercitino effetti benefici giustificanti l’inquadramento come preparazione medicinale, l’Agenzia delle entrate ha confermato l’applicabilità dell’Iva al 10%.

Integratori alimentari e preparazioni con cacao: i criteri per l’agevolazione.

La risposta n. 64 ha preso in esame il caso di un’azienda produttrice e distributrice di integratori alimentari e preparazioni per la nutrizione sportiva, presentati in diverse forme. L’azienda aveva richiesto chiarimenti sull’aliquota Iva per prodotti classificati dall’Adm nelle voci 2106 e 1806. L’Agenzia delle entrate ha concordato con la tesi del contribuente: per i prodotti classificati nella voce 2106, dedicata alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, l’aliquota del 10% trova applicazione in base al numero 80 della Tabella A, Parte III, del decreto Iva. L’inquadramento, come precisato dall’Agenzia, è coerente con le Note esplicative del Sistema armonizzato, che comprendono nella voce 2106 gli integratori confezionati come supplementi all’alimentazione normale e privi di finalità terapeutiche.

Conferme basate sui pareri tecnici dell’Agenzia delle Dogane

Per quanto concerne i prodotti classificati dall’Adm nella voce 1806, relativa a cioccolato e altre preparazioni contenenti cacao, l’Agenzia delle entrate ha confermato l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%. L’agevolazione deriva dal numero 64 della medesima Tabella A, con le preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio. L’Adm ha specificato che, a causa della presenza di cacao, i prodotti non possono essere classificati nella voce 2106.

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