Con la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, ha fornito una serie di chiarimenti sulle novità normative che hanno interessato gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2023. Come spiegato dall’Agenzia, «per garantire allo strumento la capacità di cogliere adeguatamente le caratteristiche dei diversi comparti economici di interesse, ricorda il documento di prassi, gli Isa sono oggetto di una costante attività di aggiornamento. In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici e l’aggiornamento di tutti i 175 Isa in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023».

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Applicazione degli Isa ai cambiamenti della classificazione delle attività economiche

L’Agenzia ha specificato che «la circolare passa in rassegna, fra l’altro, le misure contenute nel “Decreto Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024 – “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”) che hanno interessato la disciplina degli Isa». In particolare «con l’articolo 5 è stata adeguata l’applicazione degli Isa ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche, operativi dal prossimo anno, come la nuova classificazione Ateco che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Tra le novità la circolare segnala, a titolo di esempio, la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio (alcuni codici attività saranno soppressi a seguito del nuovo criterio di classificazione) e l’introduzione di nuovi codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio». Tali interventi richiederanno, infatti, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 Isa già approvati per il 2023 (di cui 14 relativi al comparto del commercio e 1 al comparto dei servizi) che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

Riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli Isa

Secondo l’Agenzia delle entrate «l’articolo 6 del decreto Adempimenti, inoltre, ha previsto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli Isa. In sintesi la norma intende potenziare sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati. Per il periodo d’imposta 2023, sono state introdotte alcune prime novità fra cui, segnala la circolare odierna, la messa a disposizione, delle seguenti variabili utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità “Valore aggiunto per addetto” dell’Isa DG37U “Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti, Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti”».

Pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli Isa

Altra novità segnalata dalla circolare «è la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli Isa (articolo 7 del decreto Adempimenti), che a regime sarà reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli Isa. Per il periodo d’imposta 2024, ricorda la circolare, la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025 (articolo 38, comma 3, del Dlgs n. 13/2024). Un importante tema su cui si è focalizzata la circolare è il regime premiale, considerato che l’articolo 14 del decreto Adempimenti è intervenuto, in particolare, sui vantaggi connessi all’esonero dal visto di conformità».

Soglia per il visto di conformità e uso del credito Iva

In particolare, come precisato dall’Agenzia «con tale disposizione è stato previsto l’incremento da 50mila a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui», inoltre «da 20mila a 50mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e Irap». Si rimanda alla circolare integrale.

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