Il ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, ha fornito una serie di chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi all’applicazione della disciplina dell’iper-ammortamento. In particolare, quelli legati all’individuazione dei beni agevolabili e al requisito dell’interconnessione.
Come riferito da Federfarma, «in considerazione dell’importanza che le questioni sollevate rivestono per la generalità delle imprese, il Mise ha ravvisato l’opportunità di dettare ulteriori istruzioni applicative. Si ribadisce in premessa che l’agevolazione relativa all’iper ammortamento del 150% riguarda l’investimento in beni materiali strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie acquistati (o acquisiti in leasing), funzionali alla trasformazione delle imprese secondo il modello “Industria 4.0.”, rientranti tra quelli indicati nell’allegato A della legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura».
Il ministero ha quindi evidenziato «che i chiarimenti forniti valgono anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017». Tra i beni esaminati dalla circolare, inoltre, figurano «i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, di ultima generazione». Di particolare interesse per le farmacie il passaggio nel quale «al fine di superare i dubbi evidenziati anche in altre istanze di interpello riguardanti settori diversi», il Mise ha ritenuto «opportuno ricordare, preliminarmente, che in coerenza con la sua natura di misura generale, la disciplina dell’iper ammortamento è potenzialmente applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal settore economico di appartenenza (nonché dalle dimensioni o dalla forma giuridica). Sotto questo profilo, pertanto, la norma agevolativa non contempla alcuna preclusione di tipo soggettivo per le imprese operanti nel settore del commercio, così come, in via generale, per tutte le imprese la cui attività si sostanzi nella produzione di servizi». «Si sancisce pertanto in maniera inequivocabile – ne ha dedotto Federfarma – che l’agevolazione è applicabile anche agli investimenti in beni materiali (o immateriali) riconducibili a una delle voci contemplate nell’allegato A (o nell’allegato B) della legge, che soddisfino altresì il requisito dell’interconnessione, effettuati dalle farmacie, imprese inquadrabili tra quelle che operano nel settore del commercio».
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