L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che «tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, salvo determinate esclusioni, devono presentare annualmente la dichiarazione Iva in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. L’adempimento scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festa. Come ogni anno sono valide anche le presentazioni effettuate novanta giorni oltre tale data ma scontano le sanzioni previste dalla legge». Secondo l’Agenzia «la scadenza rappresenta anche il limite entro cui esercitare la detrazione per l’imposta assolta nel 2022. Quindi entro il 2 maggio 2023 è possibile esercitare il diritto alla detrazione Iva per gli acquisti di beni e servizi il cui diritto è sorto nel 2022 e le cui fatture sono state ricevute entro il 31 dicembre 2022».
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Note di variazione in diminuzione
Allo stesso modo, la scadenza riguarda anche le note di variazione in diminuzione. Come indicato dall’Agenzia (circolare n. 1/2018) «tali note devono essere emesse entro la data di scadenza della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per esercitare la variazione. Se la tempistica è rispettata “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento” (circolare n. 20/2021)».
A chi interessa l’appuntamento annuale
L’appuntamento annuale riguarda tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa, attività artistiche o professionali, anche in forma associata, titolari di partita Iva. Come riferisce la stessa Agenzia «sono esclusi dalla presentazione del modello determinati soggetti, che nonostante siano in possesso di una valida partita Iva, non sono tenuti all’adempimento in base alle disposizioni normative, come ad esempio i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfetari e minimi».
Tempistiche di consegna agli intermediari
Quanto alle tempistiche, secondo quanto specificato dall’AdE «non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma solo quello entro cui le dichiarazioni devono essere presentate all’Agenzia». Inoltre «la trasmissione entro novanta giorni dalla scadenza è valida ma prevede l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso». Se dalla dichiarazione Iva emerge un’imposta non versata si applica la sanzione per omesso versamento, pari al 30% dell’imposta stessa. Anche in questo caso è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Le dichiarazioni presentate oltre novanta giorni si considerano invece omesse.
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