Come reso noto dal provvedimento 236086 del 04 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le specifiche tecniche del periodo transitorio che consentiranno agli operatori coinvolti non in possesso di Rt – tra cui le farmacie – di ottemperare agli obblighi di cui alla decreto legislativo 5 agosto 2015, numero 127 e successive modifiche.

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Un nuovo “flusso operativo”, come definito dall’Agenzia delle Entrate espressamente destinato agli esercenti non in possesso di registratore telematico, si aggiunge dunque alla procedura web illustrata lo scorso 2 luglio in un articolo pubblicato su FarmaciaVirtuale.it.

Per coloro interessati a fruire della modalità web di invio, vengono mostrati in seguito i passaggi relativi alla nuova sezione predisposta che consente la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri

La procedura si compone di due macro attività rispettivamente inserimento dati corrispettivi e verifica, in particolare i dati da trasmettere sono:

  • Partita IVA esercente;
  • Data del corrispettivo giornaliero;
  • Imponibile totale del corrispettivo giornaliero (al netto di resi/annulli);
  • Aliquota e Imposta ovvero ventilazione (in tal caso l’importo del corrispettivo sarà al lordo IVA).

Una volta eseguito l’accesso al portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è possibile accedere alla sezione Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT come mostrato in figura.

A questo punto è possibile accedere alla sezione denominata Crea nuovo file in cui si potranno inserire i corrispettivi delle singole giornate.

Una volta ultimato l’inserimento dei corrispettivi delle singole giornate è possibile passare alla fase di verifica e trasmissione.

Verificati i dati immessi è possibile eseguire in sequenza le funzioni di: controllo, sigillo ed infine invio come indicato in figura.

È utile ricordare, infine, che i termini per la trasmissione sono entro l’ultimo giorno del mese di riferimento. A titolo di esempio, i corrispettivi dei giorni di luglio 2019 andranno trasmessi entro il 2 settembre. Inoltre, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.

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