«Bonus prorogato, codice ridenominato. Si tratta dell’identificativo “6936” (istituito con la Risoluzione n. 3/2021, vedi articolo “Investimenti in beni strumentali, arrivano sei codici per il modello F24”), utile per fruire, tramite modello di pagamento unificato, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla Legge n. 232/2016». È quanto ha fatto sapere l’Agenzia delle Entrate, la quale ha ricordato che «l’agevolazione, istituita dalla Legge di bilancio 2021, è stata poi estesa con nuove regole anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio di quest’anno (articolo 1, comma 1057-bis, Legge 178/2020) e ritoccata da ultimo dall’articolo 10 del Dl n. 4/2022».

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Utilizzo in compensazione del credito d’imposta: nuovo codice

Secondo quanto evidenziato, «con la Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, l’Agenzia, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici, ha così ridenominato il codice in questione: 6936 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016, art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020”. Nel modello, il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”». Con riferimento all’anno di riferimento, esso «è valorizzato con l’anno di entrata in funzione dei beni, nel formato “Aaaa”».

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