Gli integratori alimentari sono prodotti che apportano un contributo nutrizionale o fisiologico all’organismo e, in Italia, sono soggetti a un regime fiscale specifico. L’Iva applicabile a questi prodotti può essere ridotta, ma la decisione viene presa caso per caso, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). Con la circolare del 14 giugno 2010, n. 32/E, è stato chiarito che il contribuente deve produrre un parere tecnico dell’Adm per determinare la corretta aliquota Iva da applicare ai beni ricompresi nella Tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Gli integratori alimentari possono essere soggetti a un’aliquota Iva ridotta solo se i loro componenti sono riconducibili, secondo il parere dell’Adm, ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II­bis o III, allegate al Decreto Iva. In tal caso, si applica un’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.

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Esempi di classificazione e aliquota Iva ridotta

Per illustrare meglio il processo di classificazione e applicazione dell’Iva ridotta, consideriamo alcuni esempi di prodotti menzionati nelle risposte agli interpelli dell’Adm. I prodotti Alfa Complete Protein Bars e i gusti Alfa Salted Caramel e Alfa Chocolate Fudge Brownie sono stati classificati dall’Adm nel Capitolo 18 della Tariffa Doganale, relativo a “Cacao e sue preparazioni”, alla voce 1806. Questi prodotti rientrano tra i beni del punto 64 della Tabella A, parte III, ovvero tra “Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10%. I prodotti Alfa Vanilla Fudge, Alfa Banana Milkshake Flavour, Alfa Unflavoured & Unsweetened e Alfa Strawberries & Cream Flavour sono stati classificati dall’Adm nel Capitolo 21 della Tariffa Doganale, relativo a “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106. Questi prodotti rientrano tra le “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107)” del punto 80 della Tabella A, parte III, le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10%.

Assunzioni e limitazioni nella classificazione

Nella classificazione e determinazione dell’aliquota Iva, si assume che i prodotti in questione non abbiano uno scopo profilattico o terapeutico e non siano destinati alla cura di una specifica malattia. Pertanto, non sono stati classificati dall’Adm tra i “Prodotti farmaceutici” del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata. In base alla nota 1 al Capitolo 30, quest’ultimo non comprende gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, complementi alimentari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa. Le Note Esplicative al Sistema Armonizzato relative alla voce 3004 ribadiscono che non sono compresi nella voce 3004 i complementi alimentari che contengono vitamine o sali minerali, destinati a conservare l’organismo in buona salute, ma che non hanno indicazioni relative alla prevenzione o al trattamento di una malattia (vedi anche Nota Complementare 1 Capitolo 30). Si rimanda alla sezione “Documenti allegati” per la consultazione dell’interpello.

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