In una circolare inviata ai propri associati il 6 febbraio 2024, Federfarma Lombardia ha ricordato che «a norma dell’art. 4 della Legge 221/1968, il 31 marzo 2024 scade il termine entro cui il titolare o il direttore responsabile o il gestore provvisorio deve presentare le domande per ottenere le indennità in oggetto, per il biennio 2024 – 2025». Il sindacato dei titolari lombardi ha evidenziato che «Regione, con circolare n. 12 del 16.02.1984, ha precisato che il termine del 31 marzo deve ritenersi perentorio, non saranno conseguentemente accolte le istanze fatte pervenire oltre il 31 marzo 2024».
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Indennità di residenza farmacie rurali in Lombardia
Quanto ai beneficiari dell’indennità di residenza per le farmacie rurali, Federfarma Lombardia ha ricordato che «spetta ai titolari (ovvero ai direttori responsabili o ai gestori provvisori) delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione fino a 3mila abitanti». Con riferimento agli importi riconosciuti, «l’indennità di residenza, calcolata in base alla popolazione, è pari a 3.951,77 euro annui per popolazioni fino a 1.000 abitanti, 2.258,15 euro annui per popolazioni da 1.001 a 2.000 abitanti, 1.411,34 euro annui per popolazioni da 2.001 a 3.000 abitanti». Inoltre «l’onere dell’indennità di residenza dovuta alla farmacia grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del Comune nella misura di 41,31 euro e sul bilancio della Regione per la rimanente parte. L’indennità di residenza spetta anche ai comuni che gestiscono farmacie rurali, in misura pari a quelle summenzionate, ridotte della quota gravante sul bilancio del Comune».
Dispensari farmaceutici in Lombardia: indennità di gestione
Quanto all’indennità di gestione dei dispensari farmaceutici, Federfarma Lombardia ha ricordato che «l’indennità di residenza spetta anche ai titolari (ovvero ai direttori responsabili o ai gestori provvisori) delle farmacie rurali che gestiscono dispensari farmaceutici, per un importo di 123,96 euro fissi annui (ex art. 2, Lr 12/1986), ridotti alla metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal Comune. L’indennità di gestione del dispensario grava totalmente sul bilancio della Regione». Nella stessa circolare, Federfarma Lombardia ha riepilogato le modalità di presentazione delle domande, precisando che «l’ottenimento dell’indennità di residenza per le farmacie rurali è elemento indispensabile per poter godere anche delle agevolazioni sulle trattenute Ssn, insieme alle condizioni di fatturato per le quali non è comunque più richiesta l’autocertificazione, sostituita dal calcolo di Regione, conformemente alle indicazioni fornite con le circolari della scrivente».
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