Idoneità alla titolarità, sospensione anche per chi esercita in forma societaria
Il ministero ha chiarito che la sospensione del requisito di idoneità alla titolarità si applica anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità in forma societaria.

«Come evidenziato da questo ufficio in un precedente parere – si legge nella lettera – ciò che emerge dal DL 192/2014 è la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, e non di condizioni, per il trasferimento della titolarità della farmacia e, in particolare, del requisito dell’idoneità da parte del farmacista che intende acquisire la titolarità». Quest’ultima, prosegue il ministero è «come noto, riservata a persone fisiche, società di persone o società cooperative a responsabilità limitata». Pertanto, «ne consegue che la prevista sospensione del requisito soggettivo dell’idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie». Ciò anche in ragione «dello stesso richiamo all’articolo 7 della predetta legge 362/1991», che per tali fattispecie «fa riferimento al possesso, per i soci farmacisti, dell’iscrizione all’albo e del requisito dell’idoneità previsto dalla legge 475 del 1968».
Tale interpretazione fornita dal ministero, d’altra parte, è in linea con la “ratio” della normativa stessa: in caso di contrario, si rischierebbe «di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie, che verrebbero, senza alcun motivo, discriminati» rispetto a chi esercita invece in forma individuale.