L’ufficio legale di Federfarma ha pubblicato la quarta versione della “Guida sull’impiego del green pass nei luoghi di lavoro”. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate al decreto legge 127/2021 dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165. La normativa in vigore, volta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, impone «a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato l’obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (green pass). L’obbligo di controllo del possesso del green pass sorge in capo ai datori di lavoro». Partendo da queste disposizioni, Federfarma fornisce una sintesi degli adempimenti da rispettare. La Federazione dichiara che «le presenti linee guida intendono riepilogare gli adempimenti a carico delle farmacie e delle articolazioni territoriali di Federfarma – Unioni regionali e Associazioni provinciali – in qualità di datori di lavoro, e gli obblighi per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, debbano svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro».

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Obbligo anche per i non dipendenti

Federfarma precisa che l’obbligo di esibire il green pass non riguarda solo i dipendenti ma «tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Per i lavoratori in somministrazione, la verifica del rispetto dell’obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro compete all’utilizzatore». Anche i farmacisti titolari o soci sono tenuti all’esibizione della certificazione verde. L’obbligo non sussiste, invece, per gli utenti della farmacia e per i lavoratori che non possono ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica, che dovrà essere esibita al datore di lavoro. Questi soggetti, laddove possibile, dovranno essere adibiti a mansioni che non comportino rischio di contagio, senza decurtazione della retribuzione. In caso di farmacisti inadempienti all’obbligo vaccinale, qualora siano adibiti ad altra mansione, dovranno comunque esibire green pass ottenuto tramite tampone per recarsi al lavoro. In caso, invece di sospensione, il farmacista non potrà accedere ai locali della farmacia nemmeno con green pass ottenuto dopo tampone negativo. Il personale privo di green pass non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o fino alla presentazione del certificato verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e viene conservato il rapporto di lavoro.

Controlli e adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare le verifiche, anche a campione, utilizzando esclusivamente l’App governativa VerificaC19, che preserva la privacy dell’utente. Il datore non può richiedere copia del green pass, ma è consentito ai lavoratori consegnarla spontaneamente per essere esonerati dai controlli per tutta la durata del documento. In tutti gli altri casi è vietato conservare il QR code delle certificazioni sottoposte a verifica così come, specifica Federfarma, «è vietata la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure di gestione del personale, sanzionatorie e disciplinari». Il mancato rispetto degli adempimenti organizzativi e di controllo da parte dei datori di lavoro è sanzionato a norma di legge. Le linee guida di Federfarma riportano che «il datore di lavoro è punito con sanzione amministrativa, da quattrocento a mille euro, irrogata dal Prefetto, in caso di mancata definizione delle misure organizzative e mancata verifica del possesso certificazioni verdi Covid-19 da parte dei soggetti obbligati».

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