All’inizio del mese di dicembre del 2018 è diventato applicabile il regolamento europeo 302/2018, attraverso il quale si vogliono «impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno». Si tratta del cosiddetto “geoblocking”. Ma tale norma vale anche per i prodotti farmaceutici Sop e Otc? Il testo, pubblicato sul sito eur-lex.europa.eu non cita in alcun modo né i medicinali, né le farmacie, né i farmaci, come conferma alla nostra redazione Paola Ferrari, avvocato esperta di diritto sanitario.

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«Solo in un punto si parla di servizi sanitari e neppure il recente fascicolo di chiarimento esclude i farmaci». La legale sottolinea che la disposizione recita: «Taluni ostacoli normativi e amministrativi per i professionisti sono stati eliminati in tutta l’Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell’attuazione della direttiva 2006/123/CE. Pertanto, per quanto riguarda l’ambito di applicazione materiale, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva stessa». E quest’ultima dispone che «l’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti».

«In tal senso – prosegue Ferrari – anche un passaggio di chiarimento delle faq appena pubblicate secondo il quale resa ferma “la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi. In alcuni casi può inoltre essere applicata una normativa settoriale specifica”. Conseguentemente, dalla lettura combinata il servizio farmaceutico dovrebbe essere per il momento escluso, anche se la ricetta elettronica e l’inesistenza d’importazione per il singolo di fatto hanno allargato le maglie di importazione. Perciò, nel caso di vendita di farmaci online, sembra (ma sul punto sarebbe utile un chiarimento ministeriale) siano per ora escluse le vendite di farmaci».

Tuttavia, l’avvocato ricorda anche che «allo stato attuale non è totalmente proibito al singolo di acquistare farmaci all’estero. La normativa stabilisce, infatti, in linea generale che nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco o un’autorizzazione comunitaria. Eccezionalmente è ammessa tuttavia l’importazione, per il solo uso personale, di medicinali regolarmente autorizzati in un paese estero in due ipotesi specifiche: nel caso di medicinali posti regolarmente in vendita all’estero, ma non autorizzati all’immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti dall’estero su richiesta del medico curante; nel caso di medicinali registrati all’estero, che vengono portati dal viaggiatore al momento dell’ingresso nel territorio nazionale, purché destinati ad uso personale per un trattamento terapeutico non superiore a 30 giorni».

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