gdpr farmacieIl Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una deliberazione (Registro dei provvedimenti n. 374 del 31 maggio 2018), in riferimento al Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. Si tratta del cosiddetto GDPR, che è divenuto definitivamente applicabile a far data dal 25 maggio 2018.
L’autorità ha ricordato in proposito che «il decreto legislativo che reca disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento, adottato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 marzo 2018, non è ancora stato oggetto di approvazione in via definitiva» e che «comunque, pur in assenza di tale decreto, le norme del Codice con esso incompatibili devono essere disapplicate dall’Autorità nell’ambito della propria attività istituzionale». Come riportato da FarmaciaVirtuale.it, infatti, nella seduta del 20 giugno 2018, la commissione speciale per l’esame degli Atti urgenti presentati dal governo, istituita presso il Senato, ha concesso il proprio parere positivo in merito allo schema di decreto legislativo, ma occorre ancora attenderne l’approvazione definitiva.
Il Garante ha rilevato in particolare «che la procedura introdotta dal Regolamento con riferimento alla possibilità di presentare “reclamo” innanzi l’autorità di controllo, rende per molti versi, a partire dal meccanismo di cooperazione con le altre autorità europee ivi previsto, incompatibile la procedura dei “ricorsi” disciplinati agli articoli 145 e seguenti del Codice». Ancor più nello specifico, è stato evidenziato che «nelle more dell’approvazione dello schema di decreto legislativo di cui all’art. 13 della legge di delegazione europea del 25 ottobre 2017, n. 163, le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo I del titolo I del Codice, relative alla procedura dei ricorsi, sono da ritenersi incompatibili con il Regolamento». Pertanto, l’autorità «nell’ambito delle proprie attività istituzionali, provvederà alla loro disapplicazione».

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