È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 76 del 28 settembre 2023, il Regolamento (Ue) 2023/1545 della Commissione del 26 luglio 2023, precedentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’atto modifica il Regolamento (Ce) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, introducendo nuove norme per l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici. Le modifiche mirano a proteggere i consumatori, in particolare quelli sensibilizzati, dalle allergie causate da tali fragranze.

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Fragranze allergizzanti e loro etichettatura

Le fragranze, composti organici con odori caratteristici, sono ampiamente utilizzate in vari prodotti, tra cui i cosmetici. Nonostante il largo utilizzo, possono causare allergie da contatto, reattività specifica alterata del sistema immunitario umano che potrebbe durare tutta la vita. Si stima che tra l’1 e il 9% della popolazione dell’Unione sia allergica alle fragranze allergizzanti. Per proteggere i consumatori, dunque, è fondamentale fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici, in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche.

Aggiornamento dell’elenco delle fragranze allergizzanti

In risposta alla richiesta della Commissione di aggiornare l’elenco delle fragranze allergizzanti da indicare singolarmente sull’etichetta, il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (Cssc) ha adottato un parere che ha confermato la pertinenza delle fragranze allergizzanti già elencate e ha individuato 56 fragranze allergizzanti aggiuntive che hanno chiaramente causato allergie negli esseri umani e che attualmente non sono soggette all’obbligo di essere indicate singolarmente sull’etichetta. Alla luce di questo parere, la Commissione ha deciso di introdurre l’obbligo di indicare singolarmente sull’etichetta tali fragranze allergizzanti quando la loro concentrazione supera lo 0,001% nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01% nei prodotti da sciacquare.

Periodo di transizione per gli operatori economici

Per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove restrizioni, la Commissione ha previsto un periodo di transizione durante il quale i produttori dovranno continuare ad applicare le restrizioni esistenti e avranno un periodo di tempo ragionevole per conformarsi alle nuove restrizioni. Il periodo di transizione dovrebbe essere rispettivamente di tre e cinque anni. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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