Formazione Ecm, le regole per cancellazione e reiscrizione dagli Ordini
La Commissione nazionale per la formazione continua ha approvato la disciplina specifica per i professionisti sanitari che si cancellano e si reiscrivono all’albo professionale.
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), attraverso la Commissione nazionale per la formazione continua, ha emanato una delibera con la regolamentazione sull’obbligo formativo Ecm per i sanitari che affrontano la cancellazione e successiva reiscrizione al proprio ordine professionale di appartenenza. La delibera si inserisce nel quadro normativo complesso, che fa riferimento a una serie di provvedimenti storici, a partire dal decreto legislativo 502 del 1992, e agli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione continua, incluso quello fondamentale del 2 febbraio 2017. L’intervento intende colmare un vuoto normativo, con le indicazioni operative chiare a provider, ordini professionali e agli stessi professionisti sanitari, compresi i farmacisti.
Definizione dei criteri temporali per l’obbligo formativo
La disciplina stabilisce criteri temporali precisi per determinare la sussistenza o meno dell’obbligo formativo annuale. In caso di cancellazione dall’albo, l’obbligo per l’anno in corso non permane se la cancellazione stessa avviene entro il 30 giugno. Se invece la cancellazione è deliberata dopo tale data, il professionista rimane soggetto all’obbligo formativo per quello specifico anno solare. Per quanto riguarda la reiscrizione, la regola si applica in modo inverso: l’obbligo sussiste se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno, mentre non è previsto per reiscrizioni successive a quella data.
Cancellazione e reiscrizione nel corso dello stesso anno
La delibera ha precisato che la decorrenza di entrambi gli atti, cancellazione e reiscrizione, coincide con la data della delibera dell’ordine professionale che li ratifica. Un caso specifico è quello del professionista che si cancelli e si reiscriva nel corso dello stesso anno solare: in questa ipotesi, l’obbligo formativo per quell’anno persiste indipendentemente dalle date. Il provvedimento chiarisce inoltre che i crediti formativi già acquisiti e gli eventuali debiti formativi residui non vengono azzerati in seguito a procedure di cancellazione o reiscrizione.