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Per poter presentare la domanda, occorre che «il farmacista o la società di farmacia privata, abbia conseguito nell’anno 2017 un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (rigo VE50 del modello IVA 2018 relativo all’anno 2017) inferiore ad Euro 250.000,00 ed un reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (rigo RN1 colonna 5 del modello Redditi 2018 relativo ai redditi 2017, rigo RN1 o RN2 colonna 1 per le società di persone, rigo RN1 o RN2 colonna 2 per le società di capitali) inferiore ad Euro 35.000,00». Inoltre, «per le società di farmacia concorrerà alla formazione del reddito il reddito della farmacia e la somma di tutti gli ulteriori redditi di ciascun socio, diversi da quello di partecipazione alla società».
Le domande per accedere a tale contributo dovranno essere raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) presso la sede di Federfarma via Emanuele Filiberto 190, 00185 Roma, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2019. In tal senso, Federfarma ha specificato che «ai fini della tempestività della domanda fa fede la data del timbro postale. La documentazione fornita dall’interessato nei tempi previsti dovrà essere dal medesimo integrata, dietro richiesta di Federfarma, entro i 30 giorni successivi alla notifica della richiesta stessa, a pena di decadenza».
Documenti allegati:
– Regolamento per l’erogazione dell’assegno di integrazione anno 2018
– Domanda per l’erogazione dell’assegno di integrazione anno 2018
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