Una farmacia ha interpellato l’Agenzia delle Entrate in merito all’esenzione dell’Iva relativa all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi e test sierologici per la diagnosi di Covid-19. Il dubbio scaturisce da quanto previsto dalla legge di bilancio 2021 che contempla l’esenzione dall’Iva per la cessione delle strumentazioni per diagnostica da Covid-19 e per le “prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione”. La farmacia ha quindi inoltrato un’istanza all’Agenzia per accertare che i tamponi antigenici rapidi eseguiti con l’ausilio di un medico o di un infermiere e i test sierologici rientrino effettivamente tra i servizi strettamente connessi agli strumenti di diagnostica per Covid-19, beneficiando dell’esenzione.

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Servizi esenti Iva fino al 31 dicembre 2022

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio della farmacia con la risposta n. 354/2021, rifacendosi alla direttiva (Ue) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, in base alla quale «gli Stati membri possono adottare, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per le forniture dei vaccini per il Covid-19, le forniture della strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse». In merito alla strumentazione per diagnostica per Covid-19, l’Agenzia specifica che «secondo la disposizione unionale possono beneficiare dell’esenzione Iva “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”».

Strumenti che danno diritto all’esenzione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito i relativi codici Taric (circolare n. 9 del 3 marzo 2021) relativi alla strumentazione per diagnostica Covid. Tra questi rientrano: kit diagnostici Covid-19 e reattivi basati su reazioni immunologiche, kit per diagnosi Covid-19 costituito da flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione, kit di campionamento, reagenti diagnostici basati sul test dell’acido nucleico a catena della polimerasi (Pcr), strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro. L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che «fino al 31 dicembre 2022, sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai test sierologici rapidi devono ritenersi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, senza pregiudizio in capo all’istante del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IV».

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