Gestione Farmacia

Farmacie rurali Toscana, le disposizioni aggiornate per l’indennità di residenza

La Giunta regionale toscana ha adottato le disposizioni attuative dell’Accordo collettivo nazionale, ridefinendo criteri e procedure per il sostegno alle farmacie di aree disagiate.


Con la delibera 226 del 2 marzo 2026, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 10 dell’11 marzo 2026, la Giunta della Toscana ha adottato le linee di indirizzo per l’applicazione dell’articolo 17 dell’Accordo collettivo nazionale per le farmacie, recepito a livello statale nel marzo 2025. Il provvedimento, proposto dall’assessore alla Sanità, Welfare e Coesione Sociale Monia Monni e sottoscritto dal direttore Federico Gelli e dal dirigente responsabile Silvia Velo, fornisce alle Aziende Usl toscane le istruzioni operative per il riconoscimento e l’erogazione dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali. L’atto muove dalla necessità di armonizzare la normativa regionale con il quadro nazionale aggiornato, superando le disposizioni ormai non più coerenti della legge del 1968 e della legge regionale 16 del 2000.

Ridefinizione dei criteri e semplificazione amministrativa

La delibera regionale ha evidenziato come l’mpianto normativo introduca parametri di disagio differenti rispetto al passato. Vengono ora considerati, tra gli altri, il fatturato complessivo Iva della farmacia, la distanza dal capoluogo di provincia e il numero di turni notturni annui. Una novità è l’estensione della possibilità di presentare domanda anche alle farmacie rurali ubicate in comuni con popolazione tra i 3.001 e i 5.000 abitanti, precedentemente escluse. Per adeguarsi ai cambiamenti, la Regione ha stabilito una tempistica differente: le domande dovranno essere presentate alle Usl entro il 31 maggio degli anni pari, posticipando il precedente termine del 31 marzo per allinearlo alla scadenza della dichiarazione Iva. La validità del riconoscimento mantiene cadenza biennale.

Importi definiti e copertura finanziaria assicurata

Per quanto concerne l’aspetto economico, la Giunta regionale ha stabilito che l’importo massimo erogabile, corrispondente a un punteggio di disagio pari a 100, rimanga fissato a 439 euro. L’indennità effettiva sarà calcolata attribuendo 4,39 euro per ogni punto maturato dalla farmacia in base ai parametri, comprese le eventuali maggiorazioni previste. La delibera specifica che le risorse necessarie per il 2026, quantificate in 93mila euro, sono già coperte all’interno del Fondo sanitario regionale indistinto, come assegnato con precedente atto, e non comportano quindi oneri aggiuntivi. L’approccio, come rilevato anche dalla Corte dei Conti nella certificazione dell’Accordo collettivo nazionale, intende a rimodulare le risorse esistenti senza generare ulteriore spesa. Le Aziende Usl saranno responsabili dell’intera erogazione dell’indennità, assumendosi per intero l’onere amministrativo e finanziario, per semplificare il procedimento. La prima applicazione delle regole è prevista per il 2026.

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