Il 19 giugno 2024 l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha emanato la nota “Disposizioni inerenti la consegna in caso di urgenza di medicinali con obbligo di prescrizione e in assenza di ricetta”, con le disposizioni riguardanti la consegna di medicinali con obbligo di prescrizione in assenza di ricetta, in situazioni di estrema necessità e urgenza. Le indicazioni, riepilogate in una precedente nota regionale del 23 dicembre 2022, fanno riferimento al Decreto del ministero della Salute del 31 marzo 2008, recante “Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta”.

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Le condizioni per la dispensazione dei farmaci senza ricetta

La Regione ha ricordato che il provvedimento ministeriale consente, in casi limitati, la consegna al paziente di un medicinale senza ricetta, tuttavia escludendo i medicinali stupefacenti e assoggettati a prescrizione medica limitativa. Il farmacista, dunque, «è giustificato a dispensare farmaci, su richiesta del paziente, esclusivamente in caso di estrema necessità ed urgenza ed assenza di prescrizione medica, soltanto se viene contemplata una delle seguenti condizioni», vale a dire la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento per patologie croniche, l’esigenza di non interrompere una terapia in corso, o la prosecuzione della cura a seguito di dimissioni ospedaliere.

Obblighi per i farmacisti e medici di medicina generale

Per quanto riguarda le procedure in carico al farmacista, la Regione Siciliana ha ricordato che «è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che deve informare il medico curante del ricorso a tale procedura, consegnando una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato». Inoltre, come sottolineato dall’Ente regionale siciliano, «l’articolo 7, comma 2, prevede che il farmacista annoti su un apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del Dm in argomento, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, ove contemplata, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del paziente». La Regione ha infine ricordato che i medici di medicina generale non possono effettuare prescrizioni a carico del Ssn di farmaci anticipati dalle farmacie senza la suddetta scheda di consegna.

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