Come riportato da FarmaciaVirtuale.it ai propri lettori, un emendamento alla legge finanziaria regionale pugliese ha visto l’abolizione della ricetta medica “urgente”, necessaria per l’acquisto nelle farmacie dei farmaci da banco durante il servizio notturno, nei paesi al di sotto dei 40.000 abitanti. A questa notizia era seguito un chiarimento dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat, attraverso il quale venivano forniti ulteriori chiarimenti, in particolare, sottolineando che «con specifico riferimento alla modifica riguardante l’erogazione dell’assistenza farmaceutica a “chiamata”, il legislatore regionale ha sostanzialmente ribadito l’obbligo di dispensazione, in effetti già sussistente in capo al farmacista, anche “per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione”».

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A tal proposito, FarmaciaVirtuale.it ha ricevuto la lettera del farmacista territoriale Raffaele Siniscalchi, titolare di farmacia in Cagnano Varano (Fg), pubblicata di seguito integralmente.

«Desidero fare le mie osservazioni in merito alla modifica alla Legge Regionale n. 5 del 18 febbraio 2014 concernente “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”, modificata con un provvedimento presentato surrettiziamente nella legge di bilancio della regione e senza consultazione della rappresentanza delle parti interessate (Federfarma e Ordine dei farmacisti).

L’onorevole Francesca Franzoso, fautrice dell’iniziativa, non penso potrà gloriarsene a lungo di questa scorrettezza fatta all’intera categoria dei farmacisti titolari. Quello però che più rammarica e stupisce è rilevare l’ossessiva ricerca del plauso populista da parte di un politico appartenente a un partito che platealmente lo rinnega e rinfaccia all’opposizione! Nel merito stigmatizzo che, seppur non cambi la qualità della prestazione offerta al cittadino, di certo mutano radicalmente le sue modalità di erogazione.

Il fatto che egli possa autocertificare uno stato di urgenza senza giustifica di alcun sanitario, per accedere in qualunque ora a un servizio importante, sottopagato e vitale in certi casi, mi pare eccessivo e assurdo. Ed è paradossale che per una farmaco con obbligo di ricetta tale urgenza debba essere acclarata, pena un rifiuto, e invece, per un prodotto che non la necessita, no! Perché, è bene precisare, che non sparisce la necessità della dichiarazione dell’urgenza per le prescrizioni con obbligo di ricetta! “La novità riguarda la dispensazione dei farmaci durante il servizio pomeridiano e notturno svolto a chiamata, e quindi nei comuni al di sotto dei 40.000 abitanti, e va a modificare notevolmente il concetto di «servizio a chiamata»”. La vecchia versione del comma 3 dell’art.1 era:  “Si deve intendere per “chiamata” quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica”.

Mentre la nuova versione recita: “Agli effetti della presente legge per “chiamata” si intende: a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione; b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità”.

Quindi, l’urgenza espressa verbalmente dal cittadino viene a essere efficace solo per farmaci SOP e OTC, non per quelli mutuabili e di fascia C che prevedono prescrizione. Ovviamente non esiste urgenza per quei prodotti “di conforto” quali integratori e presidi medico chirurgici esitabili anche in altri esercizi commerciali senza la presenza del farmacista che non hanno la qualifica di farmaci. L’assunto non è una libera interpretazione della legge ma quanto essa prescrive! Per esemplificare, se un paziente chiama la farmacia alle 3 di notte per una Tachipirina® cp (SOP) il farmacista deve rispondere all’emergenza (difficile discutere se sia un caso di effettiva necessità), chiedere/pretendere il diritto d’urgenza previsto per legge (euro 7,50) e tacere! Se invece, oltre al farmaco (SOP o OTC), il cittadino invoca anche una scatola di preservativi anziché il succhiotto per bimbi o il latte per neonati, per quest’ultimi il rifiuto può esserci senza se e senza ma. Qualora, invece, si voglia considerare la farmacia un mero esercizio commerciale, alla stessa stregua di altri, allora che anche questi “altri” siano obbligati a esitare prodotti para-farmaceutici su richiesta/pretesa del cittadino.

E ancora, per promuovere la concorrenza tra gli esercenti, liberalizziamo siffatto servizio per poi stigmatizzare quanti aderiranno per l’esigua cifra di euro 7,50 a chiamata! Ricordo a tutti i colleghi che l’apertura di una farmacia ha costi che oscillano tra i 60 e gli 80 euro all’ora! Dilatare ulteriormente tali costi, alla luce della passata e non terminata crisi economica e della prossima ventura recessione, non gioverà a nessuno.

È evidente che la Franzoso non ha la minima idea di come si espleti il servizio farmaceutico, della sua onerosità (sostenuta per la maggior parte da capitali privati), del fatto che qualunque gesto espletato in farmacia è un atto professionale e non commerciale e che la richiesta della ricetta urgente per accedere al farmaco, in orari extralavorativi, sia essenziale per discriminare la “vera urgenza” da quella falsata come tale.

Se poi, a quanto in narrativa, annoveriamo il disagio del cittadino medio nel distinguere un farmaco da cosa non lo è, l’approssimazione dilettantistica di alcuni nel legiferare in Regione Puglia è simile a pane raffermo servito su un piatto d’argento!»

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