Estetica in store: dall’AdE i chiarimenti su corrispettivi e registratore
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito per i trattamenti estetici svolti da un partner, gli adempimenti Iva e la trasmissione dei corrispettivi spettano a chi eroga la prestazione, non a chi incassa.
La Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, con Risposta n. 83/2026, è intervenuta sul corretto inquadramento degli obblighi di documentazione delle operazioni e degli adempimenti ai fini Iva nell’ipotesi di servizi di estetica svolti in un punto vendita da un soggetto terzo. Il caso è nato da un interpello presentato da una società, che ha illustrato la presenza, nel proprio esercizio commerciale, di un’area dedicata ai trattamenti estetici e l’intenzione di affidare l’attività a un partner specializzato indicato come “Operatore”. Il rapporto tra le parti, secondo quanto descritto, si inserisce in una relazione commerciale già consolidata, con vendita al dettaglio di prodotti a marchio dell’operatore regolata da accordi scritti e destinata a rimanere invariata anche dopo l’avvio dei servizi. L’operatore, come riportato nell’istanza, sarebbe responsabile dell’erogazione dei trattamenti secondo propri protocolli, con impiego di prodotti propri, personale qualificato, gestione autonoma delle prenotazioni e supervisione di un proprio direttore tecnico.
Nodo tra titolarità Scia e obblighi di certificazione fiscale.
L’interpello ha posto al centro la domanda sulla necessità o meno di coincidenza tra il soggetto titolare della Scia per l’attività di estetica e il soggetto che, in concreto, incassa il corrispettivo, emette il documento commerciale, effettua la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e gestisce l’Iva nei confronti del cliente finale. Nella ricostruzione prospettata dall’azienda interrogante, l’incasso sarebbe avvenuto presso le casse del punto vendita, con successivo riversamento all’operatore, al netto di una commissione per il servizio di incasso, la gestione del registratore telematico e l’emissione del documento commerciale sarebbero rimaste in capo alla società istante, mentre i rapporti economici tra le parti sarebbero stati regolati contrattualmente e accompagnati da fatturazione. L’Agenzia delle entrate ha richiamato la regola generale dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 sulla fatturazione e la disciplina alternativa per le operazioni rientranti nell’articolo 22 del medesimo decreto, collegata agli obblighi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 127/2015 sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel ragionamento dell’Amministrazione finanziaria hanno trovato spazio anche i profili tecnici legati al registratore telematico, che deve risultare intestato alla partita Iva dell’“esercente” come definito nelle specifiche tecniche aggiornate al 1 aprile 2025.
Chi esegue il trattamento è tenuto a Rt e trasmissione dei corrispettivi
L’Agenzia delle entrate ha così specificato che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché gli ulteriori adempimenti fiscalmente previsti ai fini Iva, gravano sul soggetto passivo che effettua la prestazione. Nel caso illustrato, poiché i servizi di estetica risultano svolti esclusivamente dall’Operatore, con organizzazione propria e sotto la responsabilità del proprio direttore tecnico, il soggetto tenuto alla certificazione dei corrispettivi e alla documentazione delle operazioni viene individuato nell’Operatore, e non in un soggetto terzo che si limiti al solo incasso. La Risposta precisa inoltre che, ai fini esaminati, la disciplina pattizia tra Operatore e società istante non modifica l’individuazione del soggetto obbligato agli adempimenti connessi ai corrispettivi. Ne deriva, per l’Agenzia, la necessità che l’Operatore si doti di un proprio registratore telematico, idoneo a emettere documenti commerciali con la propria partita Iva e a trasmettere i dati secondo l’articolo 2, comma 1, del D.lgs. 127/2015. Resta ferma, secondo quanto ricordato, la possibilità per l’Operatore di documentare le operazioni tramite fattura e, ricorrendone le condizioni, di affidarne l’emissione a un terzo in conformità alla regola generale dell’articolo 21 del Dpr 633/1972.