Nell’ambito degli interventi per favorire l’occupazione, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) ha aggiornato il regolamento per l’assegnazione di un contributo per l’assunzione di farmacisti di età non superiore ai trenta anni o di farmacisti disoccupati di età pari o superiore ai cinquanta anni. Il nuovo regolamento viene applicato alle domande presentate a decorrere dal 1° marzo 2021. Secondo quanto disposto dall’Ente, il contributo può essere richiesto dai datori di lavoro farmacisti iscritti all’Enpaf, titolari di farmacia ovvero di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci (ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 223/2006 conv. Legge n. 248/2006) nella forma dell’impresa individuale. La richiesta può essere inoltre avanzata anche da società di gestione di farmacie private e di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci, purchè la maggioranza delle quote di partecipazione al momento della domanda sia costituita da farmacisti iscritti all’Enpaf e tutti i soci iscritti all’Ente siano in regola con i versamenti a esso dovuti.
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Principali requisiti per ottenere il contributo
L’agevolazione riguarda i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia le nuove assunzioni sia la trasformazione di precedenti rapporti a termine avvenuta successivamente all’entrata in vigore del regolamento. Sono compresi i rapporti di apprendistato. Per beneficare del contributo occorre rispettare determinati requisiti. I farmacisti assunti, per i quali si richiede il contributo, non possono essere coniugi né parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado del datore di lavoro. È richiesta l’assunzione con qualifica non inferiore a quella di collaboratore di farmacia privata ai sensi del vigente Ccnl delle farmacie private (per quanto riguarda gli esercizi di cui all’art. 5 del D.L. n. 223/2006, il contratto può essere anche il Ccnl del settore Commercio, purché con assunzione almeno al III livello). Inoltre, il datore di lavoro deve essere in regola con i versamenti contributivi Enpaf e con il pagamento dei contributi e premi dovuti per i propri dipendenti e collaboratori all’Inps e all’Inal. Non deve, inoltre, aver effettuato licenziamenti di personale per motivi economici (giustificato motivo oggettivo) nell’ultimo anno precedente alla data di presentazione della domanda.
Durata del contributo e corrispettivo economico
Il contributo all’assunzione è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di 36 mesi, purché continuativi. Il medesimo datore di lavoro può presentare domanda per non più di due contratti di lavoro (invece dei tre previsti nel precedente regolamento) e deve inoltrarla solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi). Inoltre, il rapporto di lavoro deve essere ancora in atto al momento di presentazione della domanda stessa. Il corrispettivo economico viene calcolato sul costo della retribuzione ordinaria lorda sostenuto per il periodo di riferimento (minimo tabellare da Ccnl), secondo le seguenti percentuali: 10% per 8 mesi, 15% per 17 mesi, 20% per 26 mesi e 25% per 36 mesi. Il contributo viene riconosciuto al termine di ciascun periodo.
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