Con nota del 14 maggio 2025 della dirigente Elisa Sangiorgi, la Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna ha introdotto modifiche sulla gestione delle fustelle dei farmaci. Le disposizioni, in linea con l’Accordo collettivo nazionale (Acn)“), semplificano gli adempimenti per le farmacie, eliminando l’obbligo di annullamento manuale delle fustelle e ridefinendo i tempi di conservazione dei registri, per garantire il corretto ritiro dalla circolazione delle fustelle, evitando utilizzi fraudolenti, in attesa della piena operatività del sistema di annullamento telematico.

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Conservazione dei registri e fine dell’annullamento manuale

In base alle disposizioni della Regione, le farmacie non sono più tenute a tracciare una barra con pennarello indelebile sulle fustelle per annullarle. La pratica, finora obbligatoria, è stata sostituita dalla conservazione temporanea dei registri per sei mesi. I registri dovranno essere custoditi in sicurezza sotto la responsabilità del titolare della farmacia e successivamente distrutti, senza necessità di consegnarli ai servizi farmaceutici territoriali. La modifica è coerente con quanto previsto dall’articolo 12, comma 5, dell’Acn, che stabilisce un termine massimo di 180 giorni per la trasmissione delle ricette cartacee ai fini del pagamento. La misura intende ridurre le criticità gestionali legate alla compilazione manuale dei registri, e alla relativa consegna, semplificando il lavoro delle farmacie.

Implicazioni operative e responsabilità delle farmacie

Quanto ai controlli sulle dichiarazioni presenti nelle Distinte contabili riepilogative (Dcr), la Regione ha ricordato che essi avverranno esclusivamente attraverso i dati registrati nel Servizio accoglienza regionale (Sar). Ciò conferma l’approccio già adottato dall’Emilia-Romagna con l’Accordo regionale del 12 gennaio 2021, orientato verso la progressiva dematerializzazione dei processi. Le farmacie, dunque, dovranno solo assicurare la corretta conservazione dei registri per il periodo stabilito, garantendone la distruzione al termine dei sei mesi.

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