
Nella seduta del 23 febbraio 2026, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato all’unanimità gli schemi di accordo regionale integrativo dell’Accordo collettivo nazionale (Acn) per le farmacie del 6 marzo 2025. Il provvedimento, su proposta dell’assessore alle Politiche per la Salute, dà attuazione agli articoli 13, 14 e 23 dell’Acn aggiornato, disciplinando nel dettaglio le modalità di erogazione dell’acconto, il riconoscimento delle competenze, e l’utilizzo del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato.
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Definite le procedure per acconto e liquidazione competenze
I contenuti degli accordi integrativi sono stati concordati in sede di tavolo di confronto istituito tra l’area Governo del farmaco e dei dispositivi medici della direzione generale Cura della persona, salute e welfare, guidata dal direttore generale Lorenzo Broccoli, e le rappresentanze regionali delle associazioni di categoria Federfarma Emilia-Romagna e Assofarm Emilia-Romagna, firmatarie dell’Acn. L’allegato 1 alla delibera ha stabilito le procedure operative per l’acconto e la liquidazione delle competenze. L’acconto è calcolato come percentuale di un dodicesimo dei corrispettivi dell’anno precedente, differenziata tra farmacie rurali sussidiate e altre farmacie, e deve essere richiesto alle Aziende Usl entro il 10 gennaio per essere corrisposto entro il 15 marzo. Per quanto riguarda le competenze, la liquidazione avviene entro il mese di trasmissione della Distinta contabile riepilogativa (Dcr). Sono state precisate anche le tempistiche per le rettifiche contabili e per la liquidazione delle prestazioni aggiuntive.
Istituito e regolamentato il Fondo regionale di solidarietà
Il secondo allegato ha disciplinato l’attuazione dell’articolo 23 dell’Acn, che istituisce un Fondo regionale di solidarietà per le farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo complessivo inferiore a 300mila euro. Il fondo, alimentato dal contributo dello 0,15% sulla spesa farmaceutica diretta del Ssn del 1986, precedentemente destinato all’Enpaf e alle farmacie pubbliche, ha uno stanziamento annuo fisso di 381.643,61 euro a partire dal 2025. L’accesso al fondo è subordinato alla presentazione di domanda con le stesse modalità e tempistiche previste per i contributi a sostegno delle farmacie rurali di cui alla legge regionale 2/2016. La ripartizione delle risorse tra le farmacie ammissibili avviene in modo inversamente proporzionale al fatturato, secondo una specifica formula matematica. La delibera ha qualificato espressamente i contributi come aiuti di Stato “de minimis”, disciplinati dal Regolamento Ue 2023/2831, e ne consente il cumulo con altri aiuti dello stesso tipo nel rispetto dei massimali previsti. Gli accordi integrativi regionali entreranno in vigore alla data del completamento delle sottoscrizioni da parte di tutti i firmatari e avranno durata coincidente con quella del nuovo Acn.
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