Elezioni degli Ordini delle professioni sanitarieÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della legge Lorenzin (che come noto riforma anche gli ordini delle professioni sanitarie, compreso quello dei farmacisti) in materia di procedure elettorali per il rinnovo degli organi elettivi. Il testo dell’atto – composto da 9 articoli – indica, come riferito dalla Fofi, che «l’assemblea ai fini delle elezioni deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. Le votazioni sono valide se abbiano votato in prima convocazione almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto. A partire dalla terzo convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti». Inoltre, ciascun ordine può stabilire modalità telematiche per le votazioni (gli avvisi di convocazione sono inviati tramite PEC o posta prioritaria). In tema di candidature, sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i revisori uscenti. Il decreto attuativo specifica poi che i seggi elettorali sono composti da professionisti sanitari presenti all’Assemblea e diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati. Per quanto riguarda poi le operazioni di voto, salvo caso telematico, si effettuano su schede bianche per il consiglio direttivo e gialle per i revisori dei conti, con matite copiative. «Il voto – prosegue la Fofi – può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista. Il voto può altresì essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente». Una volta chiusi i seggi si procede dunque allo scrutinio, verificando il numero complessivo dei votanti per il raggiungimento del quorum. Quindi vengono proclamati i risultati, che vengono comunicati agli eletti, al ministero della Salute, ai ministeri della Giustizia, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche sociali, al tribunale civile e penale, nonché alle Federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di categoria di previdenza ed assistenza.
Infine, qualora il numero dei componenti eletti nel corso del quadriennio dovesse essere ridotto, per qualsiasi causa, a meno della metà, «si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio».

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